Revoca del permesso UE lungo periodo per assenza oltre dodici mesi e onere della prova (TAR Trentino-Alto Adige n. 36 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per assenza dal territorio dell’Unione per dodici mesi consecutivi, prevista dall’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998, non è esclusa dalla normativa emergenziale da Covid-19, che non ha introdotto un divieto assoluto di reingresso ma ha ammesso l’ingresso in Italia per rientro presso il domicilio e per i titolari di permesso di lungo periodo. La forza maggiore addotta per neutralizzare il computo del periodo di assenza costituisce fatto estraneo all’operato dell’Amministrazione e ricade sull’onere del ricorrente ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a. e dell’art. 2697 c.c.; opera quindi il principio dispositivo, temperato dal metodo acquisitivo solo nei limiti propri del giudizio di annullamento, senza che sia predicabile una asimmetria informativa idonea a riequilibrare l’onere probatorio. La mera cancellazione di un singolo volo non dimostra l’impossibilità o l’eccessiva gravosità del rientro per l’intero arco temporale contestato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentava istanza di aggiornamento del titolo. La Questura avviava il procedimento ex art. 10-bis legge n. 241/1990 chiedendo integrazioni su residenza, redditi e assenza dal territorio italiano in un determinato periodo. Il ricorrente produceva documentazione su residenza e redditi, rappresentando che il mancato rientro era dipeso dai divieti e dalle cancellazioni dei voli conseguenti alla pandemia.
Il Questore di Bolzano adottava pertanto decreto di revoca del permesso ai sensi dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, rilevando un’assenza continuativa superiore al limite legale e l’insufficienza della documentazione sulle cause giustificative. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo eccesso di potere per errata valutazione dei fatti e omessa considerazione della normativa emergenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il periodo di assenza dal territorio dell’Unione non è contestato tra le parti e integra quindi il presupposto applicativo dell’art. 9, comma 7, lett. d), d.lgs. n. 286/1998. La controversia si concentra sull’operatività della forza maggiore invocata dal ricorrente per sottrarre al computo una parte del periodo.
Il Tribunale esamina anzitutto gli ostacoli di ordine normativo. L’art. 4 del DPCM 24 ottobre 2020 vietava gli spostamenti da e per determinati Stati, ma prevedeva espresse deroghe, tra cui il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e l’ingresso dei cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo. La normativa emergenziale, osserva il Collegio, non ha dunque costituito un impedimento assoluto al reingresso, essendo il rientro espressamente consentito proprio alla categoria del ricorrente.
Quanto agli ostacoli di fatto, il ricorrente ha depositato unicamente la prova di un volo prenotato e poi cancellato. Tale unica cancellazione è ritenuta del tutto insufficiente a dimostrare l’impossibilità o l’eccessiva gravosità del rientro per l’intero arco temporale considerato, non avendo il ricorrente allegato nulla sulle ulteriori cancellazioni né sull’incremento dei prezzi.
Il Collegio afferma quindi il principio processuale decisivo: avendo eccepito una causa di forza maggiore estranea all’operato dell’Amministrazione, il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a.. Il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, né è configurabile un’asimmetria informativa che imponga meccanismi di riequilibrio. La domanda di accertamento della forza maggiore è governata dal principio di vicinanza della prova, con riespansione dell’art. 2697 c.c.
Il ricorso è pertanto rigettato. Il Collegio conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non risultando il ricorso manifestamente infondato, e compensa integralmente le spese di lite, rinviando a separato provvedimento la liquidazione del compenso al difensore.
Nota della Redazione
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