Progetti unitari sui dehors e riserva di competenza consiliare in materia regolamentare (TAR Liguria n. 122 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione del suolo pubblico da parte di pubblici esercizi, il Consiglio comunale è titolare in via generale ed esclusiva del potere regolamentare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000, mentre la competenza della Giunta è speciale ed eccezionale, limitata ai regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri consiliari. È pertanto nulla, e va annullata, la norma regolamentare che attribuisca alla Giunta il potere di approvare progetti unitari contenenti le regole tecniche di localizzazione, misura e arredo dei dehors, anche in deroga al regolamento, senza criteri generali: si tratta di impropria delega in bianco del potere normativo, in violazione del principio di legalità. La delibera giuntale attuativa è illegittima per incompetenza derivata. Il titolo unico rilasciato dal Comune che ometta di acquisire il nulla osta della Capitaneria di porto ex art. 55 cod. nav. è parimenti illegittimo, non essendo configurabile alcuna delega all’ente locale.

Il Fatto

Tre ricorsi, riuniti, riguardano la riqualificazione di Calata Mazzini a Lerici. Con il primo, alcuni esercenti e i proprietari dei fondi hanno impugnato la deliberazione di Giunta che approvava il progetto unitario di riordino delle superfici in concessione, chiedendo la declaratoria di nullità dell’art. 6 del regolamento comunale sugli spazi esterni, nella parte in cui attribuisce alla Giunta la competenza sui progetti unitari.

Con motivi aggiunti e con un autonomo ricorso, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale che concludeva positivamente il procedimento avviato da SCIA per il dehors di un ristorante della zona, lamentando l’assenza del nulla osta della Capitaneria e la contrarietà dell’opera alla disciplina edilizia e paesaggistica. Un ulteriore ricorso ha contestato il silenzio serbato dal Comune sulla diffida a verificare l’illegittimità del manufatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i ricorsi ex art. 70 c.p.a. e riqualifica la domanda di nullità del regolamento in azione di annullamento: i regolamenti sono atti formalmente amministrativi e l’invalidità per violazione di legge integra annullabilità ex art. 21-octies della legge n. 241/1990. Respinta l’eccezione di tardività, perché il regolamento contiene precetti generali e la lesione sorge con l’atto attuativo, tempestivamente impugnato.

Nel merito, il Collegio ritiene fondata la censura sull’art. 6 del regolamento. La norma rimette alla Giunta la definizione delle regole tecniche sui dehors “anche in deroga” al regolamento, senza criteri generali, attribuendo all’atto giuntale forza integrativa o modificativa del regolamento stesso. Richiamato l’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui la competenza regolamentare della Giunta è limitata all’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Tribunale qualifica i progetti unitari come atti sostanzialmente regolamentari e li distingue dai piani attuativi urbanistici.

Ne deriva che il Consiglio ha operato una impropria delega in bianco del proprio potere normativo, in violazione del principio di legalità: la delibera giuntale è illegittima per incompetenza derivata. Il Collegio richiama, per un caso analogo, Cons. St., sez. V, n. 5288 del 2014.

Quanto al titolo edilizio, è accolto il motivo sull’art. 55 cod. nav.: il Comune ha rilasciato un titolo dichiarato “unico” senza interpellare l’autorità marittima, la cui competenza non risulta delegata da alcuna norma (C.G.A. Reg. Sic. n. 898 del 2024). Il provvedimento è altresì illegittimo per derivazione dal piano unitario viziato. Respinti invece i motivi sull’asserita approvazione della SCIA — trattandosi di atto conclusivo del procedimento ex art. 19-bis della legge n. 241/1990 — e sulle distanze, non applicabili alle costruzioni sul suolo pubblico. Inammissibile l’impugnazione della nota della Soprintendenza, mero chiarimento a un consigliere comunale. Il ricorso contro il silenzio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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