Errore di fatto revocatorio se il fatto non fu controverso in appello (Cons. Stato n. 3719 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non può fondarsi su un fatto che costituì punto controverso sul quale il giudice ebbe a pronunciare. Se la revocazione si basasse su un punto già oggetto di decisione, essa investirebbe un errore di diritto e mirerebbe ancora una volta a censurare la valutazione delle risultanze processuali. La divergenza tra la posizione assunta dal giudice dell’appello e quella sostenuta dalla parte è, al più, un’errata lettura delle risultanze processuali, riconducibile all’error in judicando e come tale estranea al perimetro della revocazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza con cui la Capitaneria di Porto le aveva ingiunto, insieme ai figli, la rimozione di due manufatti realizzati in un immobile ricadente, secondo l’Amministrazione, nella fascia di rispetto di trenta metri dal pubblico demanio marittimo. Il TAR aveva rigettato il ricorso e la sentenza era stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 502 del 23 gennaio 2025.

La ricorrente propone quindi revocazione avverso la sentenza di appello, deducendo un errore di fatto desumibile dagli atti: il giudice avrebbe supposto come certa l’esatta collocazione della dividente demaniale, mentre la perizia di parte avrebbe dimostrato il contrario. Le Amministrazioni intimate resistono; il Comune non si costituisce. Con memoria successiva la ricorrente chiede il rinvio dell’udienza, per la pendenza di un procedimento amministrativo volto al rilascio del nulla osta ex art. 55 del Codice della Navigazione sulle stesse opere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. Dopo la novella dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. il differimento della trattazione è ammesso solo per casi eccezionali, da riportare nel verbale o nel decreto presidenziale. Il possibile rilascio del nulla osta è circostanza futura, ipotetica ed eventuale: una volta che la causa è matura per la decisione, i presupposti processuali e le condizioni dell’azione si valutano nella loro attualità. Il giudizio di revocazione, in particolare, ha un’indagine retrospettiva sull’esistenza dell’errore che non può essere condizionata da sopravvenienze.

Nel merito il ricorso è inammissibile. La Corte richiama l’orientamento consolidato: l’errore revocatorio non deve basarsi su un fatto costituente punto controverso sul quale sia intervenuta la pronuncia del giudice, altrimenti la revocazione avrebbe riguardo a un errore di diritto e tornerebbe a censurare la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1873 del 2025; Sez. II, n. 1530 del 2025; Sez. IV, n. 280 del 2025; Sez. VII, n. 10268 del 2024, tra le altre).

Il profilo materiale sul quale si sarebbe manifestato l’errore dedotto — l’ubicazione della linea che divide il demanio marittimo dall’area extra-demaniale — era esattamente il punto controverso del giudizio di appello. L’appellante aveva sempre sostenuto l’impossibilità di collocare con certezza le opere entro la linea di demarcazione, in contrasto con il provvedimento impugnato.

La circostanza che il giudice dell’appello abbia assunto, su quel punto, una posizione diametralmente opposta a quella della parte non configura quindi un errore di fatto revocatorio: può al più assumere i connotati di un’errata lettura delle risultanze processuali, ammesso e non concesso che di errata lettura si tratti. L’errore denunciato, quand’anche sussistente, resterebbe un error in judicando, non scrutabile in revocazione né riconducibile alla fattispecie dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore delle Amministrazioni costituite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori e ripartite in parti eguali; nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *