Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse degli atti PEI di fine anno (TAR Molise n. 373 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il PEI che quantifica le ore di sostegno e di assistenza in favore dell’alunno con disabilità grave diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, in corso di giudizio, l’anno scolastico cui gli atti impugnati si riferiscono sia terminato. L’interesse alla decisione può sopravvivere alla conclusione dell’anno solo se la parte alleghi in modo specifico la necessità di una pronuncia conformativa per gli anni scolastici successivi. La mera potenzialità di un siffatto interesse non supplisce all’onere di allegazione. L’astenaria impugnazione di un atto a efficacia temporalmente limitata resta comunque soggetta alle regole sull’interesse a ricorrere, attuali e concreti.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, hanno impugnato il PEI relativo all’anno scolastico 2023-2024 e il verbale del GLO del 28.05.2024, contestando l’assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza.
Con motivi aggiunti depositati il 7.01.2025 hanno esteso l’impugnativa al PEI definitivo del 30.10.2024, anch’esso recante 18 ore di sostegno, e alla riduzione delle ore di assistenza con educatore da 12 a 2. Il Tribunale, con ordinanza n. 16/2025, ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla riduzione delle ore di assistenza, sospendendo il provvedimento e fissando l’udienza pubblica di merito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti. Il PEI costituisce atto di natura tecnica e di testo complesso, le cui modalità redazionali non consentono un’immediata percezione della portata delle sue previsioni. La sottoscrizione del documento da parte della madre, nel contesto di firme apposte da molteplici soggetti, non dimostra di per sé la piena conoscenza richiesta dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. per la decorrenza del termine decadenziale.
Il ricorso e i motivi aggiunti vengono però dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. L’anno scolastico 2024/2025 è terminato e gli atti impugnati esplicavano un’efficacia temporalmente limitata a quel solo anno. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, citando le sentenze del TAR Campania – Napoli, Sez. IV, n. 3201/2025 e n. 5533/2025.
Il Collegio riconosce che nelle controversie di questo tipo può residuare, dopo la fine dell’anno, un interesse alla pronuncia finalizzato a ottenere effetti conformativi sull’attività amministrativa degli anni successivi. Nel caso concreto, tuttavia, la parte ricorrente non ha svolto alcuna specifica allegazione diretta a dimostrare la sussistenza di tale interesse.
A ciò si aggiunge un dato di fatto. Dal verbale di verifica finale PEI depositato dalla stessa ricorrente il 21.10.2025 risulta che per il corrente anno scolastico l’alunno ha ottenuto il riconoscimento di un orario di sostegno pari a 30 ore settimanali. L’eventuale interesse conformativo è quindi da escludere anche sul piano concreto.
La natura della vicenda e le sue peculiarità fattuali giustificano la compensazione delle spese di lite. Il Tribunale ordina altresì l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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