Rette di degenza e quota sociale, la lite spetta al giudice ordinario (TAR Molise n. 374 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, che implicano l’esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica. Esso è pertanto inammissibile quando l’inerzia è serbata a fronte di un’istanza volta al riconoscimento di un diritto soggettivo, dovendo in tal caso l’interessato adire il giudice ordinario. La pretesa che il Comune adotti l’impegno di spesa per la quota sociale delle rette di degenza presuppone l’esistenza di un’obbligazione giuridicamente perfezionata e dunque di un diritto di credito, non di un interesse legittimo. Sulle controversie in cui un istituto privato di assistenza richiede il pagamento delle rette al Comune o al servizio sanitario nazionale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, non influendo il carattere sanitario, socio-assistenziale o misto della prestazione.

Il Fatto

Una struttura sanitaria accreditata e una ospite agiscono davanti al TAR Molise per l’accertamento del silenzio serbato dal Comune di residenza sulla diffida notificata il 18 febbraio 2025. Con quell’atto la struttura chiedeva l’adozione degli impegni di spesa per la compartecipazione comunale alla quota sociale delle rette di degenza dei trattamenti riabilitativi erogati in favore dell’ospite dal 1° gennaio 2019 al 15 giugno 2025.

Le ricorrenti deducono che l’ospite, per la condizione reddituale attestata da un ISEE inferiore alla soglia, aveva titolo alla compartecipazione secondo la disciplina regionale e il relativo regolamento. Il Comune, costituitosi, eccepisce la mancata previa informativa ex art. 6, comma 4, legge n. 328/2000 e la mancanza di condivisione preventiva dell’inserimento, chiedendo in subordine l’acquisizione dei verbali dell’Unità Valutativa Multidimensionale. Il Collegio avvisa le parti, ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., della possibile inammissibilità per carenza di poteri autoritativi e difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale rileva la tardività della replica e dei documenti depositati cinque giorni liberi prima dell’udienza camerale, in violazione del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm..

Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il rito dell’art. 117 cod. proc. amm. presuppone un obbligo di provvedere su un’istanza che sollecita l’esercizio di un pubblico potere. Se invece l’inerzia riguarda il riconoscimento di un diritto soggettivo, la tutela va chiesta al giudice ordinario, salvo che la materia rientri nella giurisdizione esclusiva.

Il contenuto del ricorso è univoco: la struttura lamenta di non aver ricevuto il pagamento della quota sociale e chiede la nomina di un commissario che assuma l’impegno di spesa e paghi gli importi. Si fa valere, dunque, una posizione creditoria di diritto soggettivo. Le obiezioni del Comune potranno semmai rilevare sul merito, ai fini della verifica dell’esistenza del diritto vantato.

Non convince la tesi delle ricorrenti, che fondano l’ammissibilità sulla mancata adozione dell’impegno di spesa ex art. 183 d.lgs. n. 267/2000. Quella norma descrive la prima fase del procedimento di spesa, che presuppone un’obbligazione giuridicamente perfezionata. La pretesa di quell’atto esprime un diritto di credito, non un interesse legittimo: figura che nella vicenda costituirebbe solo una superfetazione. L’inerzia attiene ad atti paritetici e di diritto comune, non all’esercizio di poteri autoritativi. Ammettere il contrario consentirebbe a ogni creditore della pubblica amministrazione di adire il giudice amministrativo per dolersi del silenzio sull’impegno di spesa, con esiti eversivi del criterio di riparto.

Il Tribunale richiama poi la giurisprudenza che, in questa specifica materia, riconosce la giurisdizione del giudice ordinario: Cons. Stato n. 2456 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 18981 del 2017 e Cass. Sez. Un. n. 20401 del 2019. Irrilevante è il carattere sanitario, socio-assistenziale o misto della prestazione, perché il rapporto non si ricollega ad alcun sindacato su provvedimenti amministrativi. Non giova il richiamo alla propria sentenza n. 365/2024, resa in una vicenda già esauritasi con il pagamento e conclusa con la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando questa al giudice ordinario, davanti al quale potrà essere riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *