Ottemperanza alla carta docente: giudicato del giudice ordinario e inottemperanza (TAR Lombardia n. 2388 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla “carta docente” e condanna l’amministrazione a metterla a disposizione, una volta passata in giudicato, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il giudizio di ottemperanza. La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione comporta l’accoglimento del ricorso e la condanna a dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, la cui attività, rientrando nei compiti istituzionali, non è compensata. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, considerato il tempo trascorso e l’entità delle somme.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla “carta docente” per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. La sentenza, passata in giudicato, non veniva eseguita dall’amministrazione. Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo la condanna dell’amministrazione all’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, ossia il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha poi rilevato che l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non aveva contestato la mancata ottemperanza all’obbligo derivante dal titolo esecutivo.
Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza e ha ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, anche tramite un funzionario delegato. Lo stesso non avrà diritto ad alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendone l’applicazione manifestamente iniqua nel caso di specie, in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e del suo passaggio in giudicato, nonché dell’entità delle somme pretese. Ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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