Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente senza indennità di mora (TAR Abruzzo n. 374 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che riconosce al docente il diritto al contributo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. La domanda di liquidazione dell’indennità di mora ex art. 114 cod. proc. amm. non è accoglibile quando, per ragioni di equità, il credito — vincolato all’acquisto di beni per la formazione continua — venga percepito in unica soluzione, consentendo l’accesso a utilità formative più qualificanti di quelle ottenibili con il plafond annuale.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di L’Aquila, con la sentenza n. 141/2024, il riconoscimento del diritto al contributo della carta elettronica del docente, del valore nominale di € 500 annui, previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione l’importo di € 500 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500.

Non avendo il Ministero dato esecuzione al giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’ordine di adempimento e la fissazione di una somma a titolo di indennità di mora per ogni violazione o ritardo successivi. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità della domanda: la sentenza è stata notificata il 20 maggio 2024 ed è passata in giudicato, come certificato dalla cancelleria in data 28 gennaio 2025. È altresì decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’escussione dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il Ministero intimato non ha fornito prova di aver ottemperato mediante l’adozione di tutti gli atti necessari a mettere a disposizione della ricorrente la carta e il credito riconosciutole dal giudice del lavoro. Ha pertanto ordinato l’integrale esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante accredito sulla carta elettronica del docente.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e senza maturare alcun compenso. Il commissario provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della ricorrente, dell’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Quanto alla richiesta di indennità di mora, il Collegio ha escluso che ne ricorrano le condizioni. Pur essendo il ritardo evidente, il credito vantato è vincolato all’acquisto di beni destinati alla formazione continua e alla valorizzazione delle competenze professionali. Esso sarà percepito, sì in ritardo, ma in unica soluzione: ciò consente di accedere a utilità formative che richiedono un esborso istantaneo o cumulativo superiore a € 500 annui e che possono ragionevolmente considerarsi più qualificanti. Su questa valutazione di equità si fonda il rigetto della domanda ex art. 114 cod. proc. amm.

Le spese processuali sono state liquidate, ex art. 91 cod. proc. civ., tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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