Abbattimento bestiame come extrema ratio e proporzionalità nel contrasto al rischio zoonotico (TAR Sicilia n. 2408 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La misura dell’abbattimento dell’intera consistenza del bestiame, prevista dal DM 2 maggio 2024 e dagli artt. 137 e 138 del Reg. UE n. 625/2017, non risponde ad automatismi applicativi. Anche nel mutato assetto normativo conseguente alla perdita di efficacia dell’OM 28 maggio 2015, la finalità precauzionale si contempera con il principio di proporzionalità di matrice eurounitaria. Ne consegue che l’abbattimento va inteso quale extrema ratio, praticabile solo quando misure meno incisive non siano idonee a garantire un’adeguata tutela della salute umana e non consentano di preservare il benessere animale. In assenza di accertati fenomeni infettivi in atto, l’ordine di abbattimento è illegittimo per difetto di motivazione e violazione del canone di proporzionalità; restano viceversa legittime le misure di blocco e revoca del codice aziendale, giustificate dall’incontestata movimentazione non autorizzata.

Il Fatto

Nel maggio 2024 il Dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASP aveva adottato un’ordinanza con cui, rilevata la sospetta positività di capi bovini presso lo stabilimento della ricorrente, disponeva l’abbattimento dei capi sospetti e il blocco ufficiale dell’azienda. I capi risultati infetti venivano abbattuti; un controllo dell’11 giugno 2024 dava esito positivo per due capi, mentre quello del 30 luglio 2024 risultava integralmente negativo.

In seguito a un sopralluogo congiunto dei Carabinieri e del personale veterinario del 14 agosto 2024, dieci bovini recanti il codice aziendale della ricorrente venivano rinvenuti in un diverso stabilimento. Con ordinanza del 18 settembre 2024, oggetto di impugnazione, l’ASP disponeva quindi il ritiro in autotutela del precedente provvedimento, il blocco, l’abbattimento di tutti i capi presenti e la revoca del codice aziendale. La ricorrente contestava, tra l’altro, la sussistenza della movimentazione volontaria, la qualificazione dei capi come infetti e la sproporzione dell’abbattimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del DM 2 maggio 2024, richiamando la giurisprudenza della Sezione secondo cui il giudice amministrativo può disapplicare in via incidentale, senza onere di impugnativa, l’atto normativo subprimario che, in attrito con il principio di gerarchia, generi antinomia con la fonte sovraordinata, anche di matrice eurounitaria.

Nel merito, il TAR osserva che l’ASP ha ordinato l’abbattimento dell’intera consistenza richiamando il punto 4.4.7 dell’Allegato 1 del DM 2 maggio 2024 e gli artt. 137 e 138 del Reg. UE n. 625/2017. Il citato art. 138 consente la macellazione o l’abbattimento solo a condizione che si tratti della misura più appropriata a tutela della sanità umana, della salute e del benessere animale, mentre lo stesso DM ancora l’abbattimento totale all’accertamento di focolai infettivi. La misura ablativa, pertanto, non opera automaticamente ed è confinata al rango di extrema ratio.

Sul piano applicativo, il Collegio rileva che l’ASP non ha dimostrato la presenza di zoonosi nell’allevamento: i capi in precedenza infetti erano già stati abbattuti e il modello 2/33 del 30 luglio 2024 attestava la negatività dei restanti. L’abbattimento risultava così fondato sulla sola movimentazione non autorizzata. Inoltre, l’ordinanza colpiva l’intera consistenza aziendale, anche per la parte non movimentata: i dieci capi rinvenuti altrove erano destinatari di un distinto provvedimento, separatamente impugnato.

Quanto alla dedotta incolpevolezza dello sconfinamento, la censura è respinta: la corretta manutenzione e vigilanza dei recinti costituisce comportamento esigibile secondo l’ordinaria diligenza dell’imprenditore agricolo. Le misure di blocco e revoca del codice aziendale si conformano dunque al principio di proporzionalità e sono adeguate alla finalità di contrasto del rischio epidemiologico.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati: l’ordinanza è annullata nella sola parte in cui dispone l’abbattimento di animali non affetti da zoonosi, con conferma delle restanti statuizioni e fermo l’obbligo di vigilanza veterinaria ed epidemiologica dell’Amministrazione sanitaria. Le spese della fase di merito sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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