Parere paesaggistico tardivo e vincolo assoluto: sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Puglia n. 1251 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il termine di quarantacinque giorni entro cui la Soprintendenza deve rendere il parere ex art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 è sospeso dall’invio del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, richiamato dalla stessa disposizione, e ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni. Il parere reso entro tale arco temporale è tempestivo e conserva natura vincolante, cosicché il Comune può legittimamente recepirlo con motivazione per relationem. Il giudizio di compatibilità paesaggistica è connotato da ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile solo sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione. Tuttavia, il diniego che si risolva nell’imposizione di un vincolo assoluto di inedificabilità, prescindendo dal confronto con le concrete caratteristiche dell’opera e dal regime del vincolo insistente sull’area, travalica quei limiti ed è illegittimo, unitamente al provvedimento comunale che vi si richiami per relationem.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Nardò all’esito di procedura di evidenza pubblica, per la realizzazione di uno stabilimento balneare. Con istanza del febbraio 2022 chiedeva il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica per un intervento conforme al progetto presentato in gara. La Commissione Locale Paesaggio esprimeva parere favorevole; il Comune investiva quindi la Soprintendenza della richiesta di parere ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza comunicava un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, incentrato sull’alterazione permanente del contesto e sull’ingombro dei manufatti. La ricorrente replicava evidenziando la natura stagionale delle strutture. Seguiva il parere negativo definitivo e, su di esso, il diniego comunale. La società impugnava gli atti davanti al TAR, deducendo l’intempestività del parere e l’illegittimità nel merito dello stesso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto. Il Collegio ricostruisce il rapporto tra l’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004 e l’art. 10-bis l. n. 241/1990: poiché la norma speciale richiama espressamente la disciplina del preavviso di rigetto, l’invio di questo sospende il termine per rendere il parere, che riprende a decorrere dieci giorni dopo le osservazioni.

Applicando il criterio al caso concreto, la richiesta era pervenuta il 20 giugno 2023, il preavviso era stato trasmesso il 24 luglio successivo, le osservazioni erano arrivate il 31 luglio e il parere definitivo era stato reso l’11 agosto 2023, quindi entro il termine utile. Il parere è pertanto tempestivo e, di conseguenza, vincolante: il Comune ha legittimamente recepito le sue conclusioni per relationem.

Il secondo motivo è invece accolto nei limiti della motivazione. Il TAR muove dal consolidato orientamento secondo cui il giudizio paesaggistico è espressione di ampia discrezionalità tecnica — richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3892 del 18 aprile 2023 — e resta sindacabile solo per logicità, coerenza e completezza della valutazione, fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche.

Nel caso concreto, però, il parere si fonda sulla necessità di mantenere inalterato il connubio tra scogliera ed edifici prospicienti, risolvendosi così nell’imposizione di un vincolo assoluto che prescinde dal confronto con le caratteristiche concrete dell’opera e preclude ogni struttura balneare. Il Collegio rileva che sull’area non insiste alcun divieto di tal genere, che il Piano delle Coste la destina proprio a tale tipologia di impianto e che la costa ospita già edifici prospicienti il mare. La valutazione di compatibilità non può quindi prescindere dalla natura del vincolo né tradursi nell’automatico divieto di ogni intervento.

A ciò si aggiunge l’incoerenza rispetto al giudizio favorevole reso per strutture simili nella medesima area, indice di istruttoria incompleta e di non corretto esercizio della discrezionalità. Il parere è dunque viziato sotto il profilo istruttorio e motivazionale; ne segue l’illegittimità del diniego comunale, motivato unicamente per relationem. Gli atti sono annullati, salvo il potere-dovere delle amministrazioni di rieditare l’attività amministrativa, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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