Riesame cautelare non esonera dal nuovo esame dell’integrazione documentale (TAR Emilia-Romagna n. 376 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri è illegittimo quando l’Amministrazione, dopo il preavviso di rigetto, omette di esaminare la documentazione integrativa tempestivamente trasmessa dal richiedente. L’obbligo di riesame disposto in sede cautelare non si esaurisce nella formale riedizione del procedimento, ma impone una nuova e completa istruttoria sulla domanda come integrata. Il giudice amministrativo, accertata la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di istruttoria e motivazione, annulla il provvedimento e riconosce all’Amministrazione il potere-dovere di adottare, previa idonea istruttoria, il provvedimento adeguatamente motivato.
Il Fatto
Una società aveva presentato domanda di nulla osta finalizzata all’assunzione di sei lavoratori stranieri, nell’ambito del c.d. decreto-flussi 2022. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura comunicava un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, lamentando la mancanza di visura camerale, posizione previdenziale, asseverazione, impegno all’idoneità alloggiativa, dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA.
La società trasmetteva la documentazione richiesta via PEC. Ciononostante riceveva il provvedimento di rigetto definitivo, motivato con il mancato deposito di chiarimenti utili al riesame. La ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la nullità per assenza di sottoscrizione, la violazione del principio di affidamento e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza n. 324/2023 il Collegio aveva accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, ordinando all’Amministrazione di effettuare un approfondito riesame delle domande come integrate, al fine di accertarne la completezza e la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento, assegnando un termine di centoventi giorni.
Il TAR rileva che l’Amministrazione non ha adempiuto a quanto ordinato, omettendo di compiere il riesame disposto. La condotta tenuta dall’Amministrazione, unita alla documentazione depositata dalla ricorrente e alla comunicazione PEC con l’elenco degli allegati trasmessi, dimostra che il secondo e terzo motivo di ricorso sono fondati.
Il Collegio accoglie le censure con valore assorbente rispetto alle restanti, anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, del CPA. Dopo l’invio del preavviso di rigetto, infatti, l’Amministrazione ha omesso di esaminare adeguatamente quanto trasmesso in sede di integrazione documentale. Il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo e va annullato.
Resta fermo il potere-dovere dell’Amministrazione di adottare, previa idonea istruttoria, il provvedimento adeguatamente motivato che riterrà più opportuno a fronte dell’istanza. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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