Reati ostativi impediscono rinnovo permesso di soggiorno senza valutazione discrezionale del Questore (TAR Sicilia n. 1984 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una condanna per uno dei reati richiamati dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, integrante l’ipotesi dell’art. 380 cod. proc. pen., il Questore è vincolato a negare il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale sulla pericolosità sociale dello straniero, valutazione già compiuta ex ante dal legislatore. L’unico spazio di bilanciamento attiene ai vincoli familiari presenti sul territorio nazionale, purché effettivi, che non costituiscono comunque scudo assoluto rispetto all’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La concessione della sospensione condizionale della pena non elide l’effetto ostativo, poiché non fa venir meno la commissione del fatto di reato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero giunto in Italia nel 1995 per ricongiungimento familiare e ivi residente con la moglie e tre figli, aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno UE per lavoro subordinato. La Questura aveva dapprima notificato un preavviso di diniego e poi respinto la richiesta, valorizzando una condanna emessa dal Tribunale di Messina per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e mancanza di mezzi di sussistenza ai figli minori.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un autonomo giudizio di pericolosità sociale, ponderando il radicato inserimento lavorativo e familiare e la durata del soggiorno. La sospensione condizionale della pena e la natura episodica dei fatti, secondo la prospettazione difensiva, non consentivano il diniego. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza confermativa della legittimità dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura vincolata del provvedimento. A fronte di una condanna per reati ricompresi nell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, l’effetto ostativo opera per legge e discende dalla valutazione compiuta a monte dal legislatore in relazione al disvalore e all’allarme sociale delle condotte incriminate. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR esclude che residuino spazi di apprezzamento in capo all’autorità di pubblica sicurezza.

Il percorso argomentativo si sofferma poi sul rapporto tra causa ostativa e pericolosità sociale. Le condanne per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. sono indicative ex lege della pericolosità del cittadino straniero: non sussiste né competenza né necessità di ulteriori obblighi valutativi. Il Collegio ribadisce che nemmeno la sospensione condizionale incide sull’automatismo, e neppure rilevano l’estinzione del reato o della pena ovvero un percorso riabilitativo intrapreso dal reo.

Quanto ai vincoli familiari, il TAR applica l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che richiede legami effettivi e ne esclude il carattere di per sé preminente. La presenza della famiglia in Italia non può fungere da scudo assoluto contro il diniego di rinnovo: l’Amministrazione è chiamata a un bilanciamento, ma questo non si traduce in un obbligo di ulteriore valutazione della pericolosità quando la causa ostativa è prevista dalla legge.

Nel caso concreto il Collegio accerta la condanna per reati riconducibili all’art. 380 cod. proc. pen., con conseguente operatività della causa ostativa. Le censure sulla mancata ponderazione dell’inserimento sociale e lavorativo risultano perciò infondate, così come quella relativa alla sospensione condizionale. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in favore del Ministero dell’Interno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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