Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 376 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’inadempimento dell’amministrazione debitrice e nomina commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva della parte non eseguita. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuta alcuna liquidazione di compenso. L’ottemperanza parziale intervenuta su alcune statuizioni esaurisce la materia del contendere limitatamente a esse, restando l’obbligo di esecuzione per le residue. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere distratte in favore dei procuratori antistatari, con liquidazione che tiene conto della serialità della controversia.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 219 del 26 aprile 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi legali e accessori, nonché alla rifusione delle spese processuali.

La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, non veniva eseguita quanto al capitale e agli interessi. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione del giudicato e, in via sostitutiva, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more, l’amministrazione provvedeva solo alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato e rileva che l’amministrazione ha dato esecuzione solo alla statuizione sulle spese legali. Su questo punto il Collegio dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo l’obbligazione ormai soddisfatta.

Quanto al residuo, il TAR Sardegna applica il rito dell’art. 114 cod. proc. amm. e accerta la permanenza dell’inesecuzione del comando giudiziale in materia di bonus annuale e interessi. La difesa dell’amministrazione, pur dichiarando di aver sollecitato il pagamento, non ha offerto elementi utili per una soluzione bonaria.

Integrato il presupposto dell’inottemperanza, il giudice accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Direttore Generale della “Direzione generale per il personale scolastico” del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. L’incarico deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Il Collegio esclude espressamente la liquidazione di compenso per l’attività commissariale, in ragione dell’affidamento delle funzioni a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Sulle spese del giudizio, il Tribunale applica il principio di soccombenza e liquida l’importo tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il dispositivo dichiara in parte la cessazione della materia del contendere e per il resto accoglie il ricorso, nominando il commissario ad acta e condannando il Ministero al pagamento delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *