Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Puglia n. 142 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, realizzata dall’amministrazione con provvedimento spontaneo e non in esecuzione di un ordine giudiziale. La pronuncia che la dichiara definisce il giudizio nel merito ed è resa ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Le spese seguono la soccombenza virtuale e gravano sull’amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la notifica e il deposito del ricorso di ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto all’assegno sociale ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 e aveva condannato l’INPS al pagamento della prestazione, con decorrenza dei ratei dalla domanda amministrativa.

La sentenza era passata in giudicato, munita di formula esecutiva e notificata all’Istituto. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione, anche mediante nomina di un Commissario ad acta. L’INPS non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Con brevi note di udienza il difensore della ricorrente ha dato atto dell’integrale adempimento sopravvenuto da parte dell’Istituto: la prestazione è stata dapprima liquidata e poi effettivamente corrisposta, con pagamento degli arretrati e della rata corrente. Il medesimo difensore ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell’INPS alle spese, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Il Collegio ha rilevato che l’adempimento è intervenuto solo successivamente alla notifica e al deposito del ricorso di ottemperanza, nel corso del procedimento. Su tale premessa ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avendo la ricorrente ottenuto nelle more il pieno soddisfacimento della pretesa esecutiva.

Il percorso argomentativo si fonda su consolidati principi della giurisprudenza amministrativa richiamati dal Collegio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3493 del 2023; Cons. Stato, Sez. III, n. 559 del 2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3767 del 2020; Cons. Stato, Sez. II, n. 1227 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 1332 del 2016). La pronuncia di cessazione definisce il giudizio nel merito e presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva, posta in essere spontaneamente. Rileva, in particolare, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, senza residuare alcuna utilità alla decisione di merito.

Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’INPS secondo la soccombenza virtuale ex art. 91 cod. proc. civ., valorizzando il dato temporale: l’Istituto ha dato esecuzione al giudicato solo dopo la notifica e il deposito del ricorso di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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