Depuratore consortile e AIA 6.11: serve la garanzia del pretrattamento a monte (Cons. Stato n. 3778 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il depuratore che tratta acque reflue miste, anche a prevalente componente industriale, rientra nella categoria IPPC 6.11 dell’allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 e richiede l’AIA quando non è garantito che i reflui provenienti da installazioni IPPC giungano all’impianto già conformi ai limiti di immissione in pubblica fognatura. La nozione di acque reflue urbane ex art. 74, co. 1, lett. i), cod. amb. non esclude di per sé l’assoggettamento ad AIA: ciò che rileva è che le acque non siano “coperte” dalle norme di recepimento della direttiva 1991/271/CE. In applicazione dei principi di prevenzione e precauzione ex art. 3-ter cod. amb., in assenza di tale garanzia il depuratore deve essere prudenzialmente assoggettato al regime più rigoroso.

Il Fatto

Un consorzio gestisce a San Miniato un impianto di depurazione delle acque reflue. Nel 2013 aveva ottenuto l’autorizzazione unica ambientale agli scarichi. Il depuratore riceve reflui da quattro condotte: una convoglia acque miste, in prevalenza industriali, provenienti anche da tre stabilimenti soggetti ad AIA e riconducibili a categorie IPPC (stoccaggio e recupero rifiuti, produzione di fertilizzanti, concia delle pelli).

Con decreto dirigenziale dell’8 giugno 2020 la Regione Toscana ha respinto l’istanza di rinnovo dell’AUA, ritenendo il depuratore riconducibile all’IPPC 6.11 e quindi soggetto ad AIA. Il consorzio ha impugnato il diniego e, con motivi aggiunti, anche il successivo decreto di rilascio dell’AIA. Il TAR Toscana ha respinto i gravami; di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il presupposto controverso della categoria IPPC 6.11 nel solo requisito delle acque “non coperte” dalle norme di recepimento della direttiva 1991/271/CE. È pacifico che le acque siano evacuate anche da installazioni IPPC e che il depuratore operi a gestione indipendente: la depurazione avviene fuori sito, in una struttura autonoma rispetto agli stabilimenti, e l’integrazione con la rete fognaria è irrilevante.

Il Consorzio sosteneva che i reflui misti rientrassero comunque tra le acque reflue urbane ex art. 74 cod. amb. e che il proprio regolamento garantisse il rispetto dei limiti. La Corte ritiene la qualificazione come acque urbane ininfluente: se, quando giungono all’impianto, le acque non rispettano le norme della direttiva, l’impianto deve dotarsi di AIA. Solo così si assicura che i reflui di installazioni ad elevato impatto ambientale siano depurati con le migliori tecniche disponibili.

Il Collegio richiama l’art. 107, co. 1, cod. amb., che consente il recapito di reflui industriali in fognatura solo nel rispetto di stringenti valori-limite e delle prescrizioni dell’ente di governo d’ambito, e la circolare ministeriale prot. 12422 del 17 giugno 2015. Da questa ricava che il depuratore di acque miste è escluso dalla categoria IPPC 6.11 soltanto se le acque industriali siano state trattate a monte in conformità all’art. 107.

Nel caso concreto manca la prova della conformità a monte: non risulta che gli stabilimenti IPPC siano dotati di adeguati pretrattamenti, e la richiesta di proroga avanzata dal Consorzio nel 2020 conferma che gli accorgimenti tecnici erano ancora da adottare. Rileva inoltre che la condotta dei reflui prevalentemente industriali sia estranea al servizio idrico integrato ex art. 13-bis l.r. Toscana n. 20/2006, con la conseguenza che il sistema non è assoggettato al regolamento AIT né alla vigilanza dell’autorità d’ambito. Il regolamento consortile, approvato solo ex post e recante deroghe ai parametri, non offre garanzia equivalente. L’appello è quindi infondato e la sentenza confermata, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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