Sospensione apparecchi da gioco: necessaria la motivazione su gravità e recidiva (TAR Lombardia n. 3779 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione accessoria della sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, prevista dalle ordinanze sindacali a tutela del regime orario, presuppone che il provvedimento dia conto in motivazione della particolare gravità della violazione ovvero dei presupposti della recidiva. Il mero richiamo a una diffida risalente e la qualificazione della condotta come abuso del titolo autorizzativo non assolvono l’onere motivazionale. L’amministrazione non può integrare postuma la motivazione dell’atto mediante gli scritti difensivi depositati in giudizio. Il potere sanzionatorio comunale in materia di T.U.L.P.S. resta peraltro legittimamente esercitabile a seguito del trasferimento delle funzioni dall’autorità di pubblica sicurezza agli enti locali.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un esercizio dedicato al gioco in Milano, all’interno del quale sono installati gli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.. A seguito di un controllo del 2 marzo 2023, nel quale gli agenti della Polizia Locale accertano l’inosservanza degli orari di funzionamento fissati dalle ordinanze sindacali, il Comune adotta il provvedimento del 25 gennaio 2024 con cui dispone la sospensione di un giorno dell’attività degli apparecchi.

La società impugna l’atto e gli atti presupposti, tra cui le ordinanze sindacali n. 63/2014 e n. 65/2014, deducendo tre censure: la violazione della riserva di legge in materia sanzionatoria, il difetto di comunicazione di avvio del procedimento e la carenza dei presupposti della sanzione accessoria. Il Tribunale respinge la domanda cautelare; il Cons. Stato, con ordinanza n. 1314 dell’11.04.2024, la accoglie, ravvisando la meritevolezza di approfondimento nel merito proprio sul profilo dei presupposti della particolare gravità e della recidiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo che investe le ordinanze sindacali presupposte. La ricorrente sostiene che il potere sanzionatorio sia soggetto a riserva di legge e che le ordinanze non potessero introdurre la sospensione dell’attività. Il motivo è infondato. Richiamando l’orientamento consolidato e la propria Sez. I n. 2621/2022, il Tribunale osserva che, con il passaggio delle funzioni di cui al T.U.L.P.S. dall’autorità di pubblica sicurezza ai Comuni per effetto dell’art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 616/1977, sono transitati nella competenza degli enti locali anche i poteri sanzionatori, compresa la misura della sospensione prevista dall’art. 10 del T.U.L.P.S., come affermato da Cons. Stato n. 6331/2020.

Il Collegio esamina poi, in applicazione del criterio della ragione più liquida, la censura sulla carenza dei presupposti, con precedenza rispetto al motivo sulla comunicazione di avvio. Il motivo è fondato. La disciplina sanzionatoria contenuta nelle ordinanze n. 63/2014 e n. 65/2014 prevede la sospensione da uno a cinque giorni per le violazioni di particolare gravità e per la recidiva, quest’ultima integrata dalla commissione della violazione per due volte in un anno.

Nel caso concreto il provvedimento richiama solo la violazione accertata il 6 febbraio 2019 e la relativa diffida dell’11 dicembre 2019, qualificando la condotta come abuso del titolo autorizzativo. Manca però qualsiasi rappresentazione della gravità della violazione: tale presupposto non può ritenersi dimostrato con il solo richiamo alla diffida risalente. Il Tribunale esclude parimenti che la recidiva possa desumersi dal verbale del 2 marzo 2023, non essendovi alcun riferimento alle precedenti violazioni commesse nel corso dell’anno.

Il Collegio precisa che non può essere valorizzata l’elencazione delle violazioni contenuta nella memoria difensiva del Comune: si tratta di integrazione postuma della motivazione operata mediante scritti difensivi, inammissibile secondo costante giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 11260/2022; TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 852/2012). Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della sanzione impugnata e salvezza del riesercizio del potere; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *