Parere ASI non lesivo e obbligo del Comune di concludere il procedimento (TAR Puglia n. 1323 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dal Consorzio ASI, pur obbligatorio nell’ambito del procedimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, non ha carattere autonomamente lesivo e non conclude il procedimento, che deve essere definito dal Comune competente con un provvedimento espresso. L’inerzia dell’Amministrazione comunale a fronte dell’istanza dell’interessato integra il silenzio-inadempimento e ne va dichiarata l’illegittimità, con condanna a provvedere entro un termine e nomina del commissario ad acta. Le questioni relative alla disponibilità dell’area in capo alla società istante involgono profili di merito, devoluti all’esercizio dei poteri non ancora attivati dall’Amministrazione, e non possono essere esaminate dal giudice in sede di accertamento del silenzio.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 16.5.2023 un’istanza al Comune di Foggia, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5 MWp e delle opere connesse. La domanda viene trasmessa al Consorzio ASI di Foggia per il parere di competenza, espresso in senso negativo nella seduta del 29.5.2023, mentre gli altri enti coinvolti rilasciano i rispettivi nulla osta.

Il procedimento resta fermo a tale parere. L’interessata invita e diffida il Comune a provvedere in via definitiva con nota del 12.4.2024, senza ottenere alcun riscontro. Propone quindi ricorso per l’accertamento del silenzio e per la condanna dell’ente a concludere il procedimento con provvedimento espresso, con contestuale nomina di commissario sostitutivo in caso di inosservanza. Si costituiscono il Comune e il Consorzio ASI, quest’ultimo eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, in ragione dell’indisponibilità dell’area pubblica interessata dall’infrastruttura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nucleo della controversia nella qualificazione del parere ASI all’interno del procedimento: occorre stabilire se, in quanto obbligatorio, esso chiuda il procedimento oppure se resti necessario un provvedimento comunale. Il Tribunale richiama un precedente della stessa Sezione, la sentenza n. 325/2024, resa su vicenda sovrapponibile, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il parere del Consorzio ASI di Foggia, sul presupposto che si tratti di atto privo di carattere autonomamente lesivo.

Il Collegio dichiara di non avere ragione di discostarsi da tale iter argomentativo e vi rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. Da ciò consegue che il parere ASI, pur inserito nel procedimento, non esaurisce la sequenza procedimentale e non sostituisce la decisione dell’ente competente. Il Comune resta pertanto tenuto a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, e la sua inerzia integra il silenzio-inadempimento dedotto in ricorso.

Quanto all’eccezione preliminare del Consorzio, il Tribunale la rigetta. La disponibilità dell’area in capo alla società ricorrente, o la possibilità di conseguirla, attiene a profili di merito che saranno valutati in sede di atto conclusivo del procedimento. Il giudice non può esprimersi su di essi ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., trattandosi di poteri non ancora esercitati dall’Amministrazione competente. L’assenza di un atto definitivo preclude quindi ogni valutazione anticipata sulla sussistenza dell’interesse sostanziale.

In conclusione il ricorso è accolto, rigettata l’eccezione di inammissibilità, con declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza. Il Tribunale condanna l’ente alla riattivazione del procedimento e all’adozione di un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, nominando commissario ad acta il Prefetto di Foggia, o suo delegato, che provvederà nel successivo termine di sessanta giorni su istanza di parte.

Le spese di causa sono compensate, in ragione del fatto che la questione presupposta circa la natura del parere ASI ha trovato soluzione in punto di diritto solo con il recente precedente della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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