PDP per alunno con DSA non garantisce promozione senza obiettivi minimi (TAR Lombardia n. 3780 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legge n. 170/2010 non prevede un trattamento differenziato per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento quanto ai criteri di ammissione alla classe successiva: anche per essi la promozione presuppone il raggiungimento della votazione sufficiente in tutte le materie. Il Piano didattico personalizzato assolve la funzione di erogare didattica individualizzata e misure compensative o dispensative, ma non sostituisce la valutazione degli obiettivi minimi di apprendimento. La tardiva adozione del PDP e la sua incompleta applicazione non rendono illegittimo il giudizio di non ammissione, potendo al più integrare una responsabilità dell’istituzione scolastica per le proprie omissioni. Il giudizio finale di non ammissione si fonda sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla fase successiva degli studi.

Il Fatto

I genitori di uno studente minore, esercenti la potestà genitoriale, hanno impugnato il giudizio di non ammissione del figlio alla classe quarta di un istituto statale di istruzione superiore a indirizzo informatico, unitamente al verbale delle operazioni di scrutinio finale.

I ricorrenti hanno riferito di aver segnalato fin dall’inizio dell’anno le difficoltà del figlio e di aver trasmesso la certificazione della DSA nel novembre 2022. Il PDP, secondo la loro prospettazione, sarebbe stato sottoscritto dai docenti solo a febbraio 2023 e non applicato correttamente. Lo studente ha riportato quattro insufficienze, di cui tre gravi, nelle materie caratterizzanti il corso di studio. Respinta la domanda cautelare, il ricorso è giunto alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo, con cui si lamentava la violazione delle linee di indirizzo ministeriali del 18.12.2014 e della L. n. 170/2010 per la tardiva adozione e la mancata applicazione del PDP.

Il Tribunale ha rilevato che lo studente ha riportato l’insufficienza in quattro materie, di cui tre gravi, e che anche rispetto agli alunni con PDP l’ammissione alla classe successiva presuppone un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Gli obiettivi minimi necessari per l’ammissione sono richiesti anche in presenza di piano personalizzato.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il giudizio di non ammissione si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale (Cons. Stato, sez. VI, n. 616 del 2020). Ha poi richiamato il principio per cui, per gli alunni con DSA, è interesse preminente ottenere dal percorso scolastico una preparazione adeguata, non già conseguire comunque la promozione (Cons. Stato, sez. VII, n. 9448 del 2022).

Quanto alla tardiva predisposizione del PDP e alla mancata attuazione di tutte le misure, il Tribunale ha escluso che tali circostanze giustifichino l’illegittimità del giudizio di non ammissione, potendo al più configurare una responsabilità dell’istituzione scolastica, nel caso comunque non ravvisabile.

Il secondo motivo, fondato sull’errore sui presupposti per non aver il verbale dato atto del recupero delle insufficienze in due materie, è stato respinto: la circostanza non ha rilevanza a fronte delle gravi insufficienze nelle altre quattro materie, né la decisione risulta frutto di travisamento, costituendo il mancato raggiungimento della sufficienza causa ostativa al passaggio, ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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