Elusione del giudicato e nullità del provvedimento di ottemperanza solo apparente (TAR Puglia n. 1387 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza conformativa, l’Amministrazione adempie correttamente solo se compie una concreta valutazione nel merito delle osservazioni procedimentali che il giudice di cognizione ha ritenuto pretermesse. È elusione del giudicato, con conseguente nullità ex art. 21-septies della l. n. 241/1990, il provvedimento che si limiti a trasmettere agli enti le osservazioni già formulate, a prendere atto di un nulla osta favorevole e a rinviare in modo generico e indeterminato alla documentazione del pregresso procedimento, senza integrare la motivazione con la confutazione di quei rilievi. La mancata considerazione delle osservazioni ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 integra il vizio conformativo accertato. Restando spazi di discrezionalità amministrativa, va respinta la domanda di condanna al rilascio del provvedimento ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di un progetto di impianto agrovoltaico da realizzare in un Comune pugliese. La Regione aveva negato il PAUR con determina n. 344 del 12.10.2022. Con la sentenza di questa Sezione n. 307/2024 dell’11.3.2024, passata in giudicato, quel diniego è stato annullato per violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990: l’Amministrazione non aveva esaminato le osservazioni presentate dalla società dopo il preavviso di rigetto.

In esecuzione del giudicato, la Regione ha adottato la determina n. 361 del 22.7.2024, confermando il diniego. La società ha allora proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la nullità del nuovo provvedimento per violazione ed elusione del giudicato, chiedendo in via gradata la conversione del rito, l’annullamento degli atti, la condanna al rilascio del titolo e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la portata conformativa della sentenza presupposta. Il giudice di cognizione aveva accertato un “evidente deficit istruttorio“: in una materia a elevata discrezionalità tecnica, l’Amministrazione non può limitarsi a enunciare le ragioni del diniego, ma deve integrarle nella determinazione conclusiva confutando le osservazioni dell’interessato. Solo così il contraddittorio procedimentale assolve la sua funzione, evitando un inutile adempimento formale. Il richiamo all’orientamento del TAR Lazio, Sez. II n. 7586 del 2023, sorregge questa lettura.

La determina n. 361/2024, tuttavia, replica i segmenti procedimentali già censurati. Trasmette le vecchie controdeduzioni ai componenti della conferenza, prende atto di un nulla osta favorevole della Sezione coordinamento dei servizi territoriali e afferma che i contributi non introducono nuovi elementi. Poi rinvia tramite link alla documentazione del procedimento e conclude per l’insussistenza dei presupposti del PAUR. Il Collegio censura l’operato regionale perché ha ridotto l’ottemperanza alla mera “trasmissione” delle osservazioni, senza alcuna valutazione del merito.

Il vizio è qualificato come elusione del giudicato ex art. 21-septies della l. n. 241/1990. L’Amministrazione avrebbe dovuto compendiare e affrontare, all’interno del provvedimento, le specifiche questioni poste con le osservazioni: l’idoneità ex lege delle aree, i pareri paesaggistici, i pareri di ARPA, del Servizio autorità idraulica e del Dipartimento agricoltura. La sentenza da ottemperare aveva già chiarito che l’Autorità procedente non può limitarsi alla mera assenza di riscontro degli enti, trattandosi di impianto localizzato in area qualificata idonea ex art. 20, comma 8, del d. lgs. n. 199/2021.

Poiché il vizio conformativo lascia aperti spazi di discrezionalità amministrativa, il Tribunale respinge la domanda di condanna al rilascio del titolo. Accoglie invece la domanda principale, dichiara la nullità della determina e ordina alla Regione di rideterminarsi entro trenta giorni, esaminando compiutamente le osservazioni procedimentali. La nomina del commissario ad acta è subordinata all’eventuale inerzia, la penalità di mora è esclusa. Segue l’improcedibilità dell’azione subordinata e la condanna della Regione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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