Pertinenza urbanistica richiede sedime distinto: legittima demolizione locali interni all’edificio (TAR Liguria n. 382 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la nozione di pertinenza rilevante ai fini dell’assoggettamento al titolo abilitativo è quella urbanistico-edilizia, non quella civilistica. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l.r. Liguria n. 16/2008, la pertinenza esonerata dal titolo richiede un manufatto adibito a servizio esclusivo di un fabbricato e munito di sedime distinto da quello dell’immobile principale. Tale rapporto di alterità non sussiste quando i nuovi vani sono ricavati all’interno di un edificio preesistente: in tal caso l’espansione dei volumi del bene principale soggiace al regime delle costruzioni e non a quello delle pertinenze, con conseguente legittimità della sanzione demolitoria ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La generica allegazione di una variante in corso d’opera, priva di prova sull’epoca di realizzazione delle opere, è inammissibile e comunque infondata.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un alloggio compreso in un edificio sito nel Comune di San Colombano Certenoli, ricadente nella fascia “A” di inondabilità del piano di bacino del torrente Lavagna e in area gravata da vincolo paesaggistico. A seguito di sopralluogo, il Comune accertava che al piano sottostrada erano stati ricavati due locali, con accesso tramite aperture realizzate sul fronte sud-ovest dell’edificio.
Con ordinanza del 10 marzo 2023 il Comune ingiungeva al ricorrente, quale comproprietario, la rimozione delle opere nel termine di novanta giorni, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il proprietario impugnava l’atto deducendo sei motivi, tra cui la natura pertinenziale dei locali e la riconducibilità dell’intervento a una variante non essenziale al permesso di costruire.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Tribunale chiarisce che, per verificare la necessità del titolo edilizio, occorre riferirsi alla nozione urbanistico-edilizia di pertinenza, pacificamente diversa da quella civilistica. La definizione regionale contenuta nell’art. 17, comma 1, della l.r. n. 16/2008 esige che il manufatto accessorio abbia un sedime distinto rispetto all’immobile principale.
Tale rapporto di alterità non è ravvisabile nel caso concreto, poiché i nuovi vani sono stati ricavati all’interno di un preesistente edificio. Ne deriva che l’espansione dei volumi del bene principale è assoggettata al regime proprio delle costruzioni e non delle pertinenze. La censura è pertanto respinta, anche perché riferita a uno solo dei due locali sanzionati.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità e comunque infondato. Il ricorrente non ha indicato l’epoca di realizzazione dei vani e non ha dimostrato che le opere fossero state eseguite prima della scadenza del permesso di costruire, difettando così le condizioni per configurare varianti in corso d’opera. Non è stato neppure provato che l’aumento di superficie rientrasse nel limite percentuale dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, utile a qualificare un intervento in parziale difformità.
Accertata l’abusività delle opere, il Tribunale esclude l’interesse del ricorrente al vaglio del terzo e del quarto motivo, concernenti la superfluità dell’autorizzazione paesaggistica e l’insussistenza delle violazioni della normativa del piano di bacino: il carattere abusivo assume rilievo autonomamente giustificativo della sanzione demolitoria.
Quanto al quinto e al sesto motivo, il Collegio ritiene insussistenti i denunciati difetti di istruttoria e di motivazione. La mancata indicazione delle dimensioni dei vani non ha impedito di individuare le opere sanzionate. Infine, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata introdotta solo con la memoria conclusionale ed è perciò inammissibile, oltre che contraddittoria con la tesi della natura pertinenziale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.