Ottemperanza e restituzione della patente: oneri di buona fede dell’amministrato (TAR Puglia n. 389 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo valuta l’effettivo inadempimento dell’amministrazione agli obblighi nascenti dal giudicato, ma la clausola di buona fede e di leale collaborazione, posta dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, opera in dimensione biunivoca. Ad essa conseguono non solo doveri per la parte pubblica, ma anche oneri di partecipazione civica in capo all’amministrato. La pretesa a una consegna a domicilio del documento ritirato, in assenza di concreti e reali impedimenti, non può ritenersi conforme a tale canone. Ove la restituzione sia avvenuta, il ricorso per ottemperanza è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, e la connessa domanda risarcitoria, proposta in modo generico, è respinta per mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 39/2024 del 15.03.2024 con cui il Giudice di pace di Monopoli, in accoglimento del suo ricorso, aveva annullato il decreto del Prefetto di Bari del 24.05.2023, relativo alla sospensione della patente di guida ritirata in occasione di un sinistro stradale dell’8.05.2023.

Il ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza e l’inadempimento dell’amministrazione, per non essere stato restituito il titolo abilitativo neppure dopo sollecito a mezzo P.E.C.. Ha quindi chiesto l’ordine di ottemperanza con immediata restituzione, la declaratoria di nullità di atti eventualmente adottati in violazione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno, anche in via equitativa, per un importo non inferiore a 2.000,00 euro. La Prefettura si è costituita producendo una nota del 21.06.2024 con le modalità di riconsegna e una nota del 25.09.2024 attestante l’avvenuta restituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha riqualificato la vicenda come mancata, o meglio ritardata, attuazione del giudicato relativamente all’obbligo non autoesecutivo di riconsegna del documento di guida. Dagli atti è emerso che, successivamente alla pronuncia ottemperanda, sono intercorsi scambi tra ricorrente e amministrazione proprio sulla restituzione del titolo, dimostrando che la Prefettura non ha mai opposto alcun motivo alla riconsegna.

Il punto centrale è argomentato sul buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e, soprattutto, sulla leale collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, da intendersi in chiave biunivoca. La Prefettura ha indicato modalità ordinarie di riconsegna presso l’archivio dell’ufficio patenti, con giorni e orari, e modalità alternative mediante delega o spedizione a spese del richiedente.

Le comunicazioni del difensore del ricorrente non hanno rappresentato impedimenti oggettivi e straordinari, ma solo le ordinarie difficoltà che ogni consociato affronta, come recarsi dalla residenza alla sede dell’ufficio pubblico. Tali difficoltà, secondo il Collegio, non giustificano la pretesa a una consegna a domicilio del documento ritirato. Il Tribunale ha ritenuto le modalità organizzative adottate dall’amministrazione non illogiche né irragionevoli, inquadrandole nella pianificazione dell’attività istituzionale di un ufficio a competenza generale.

Il Collegio ha inoltre valorizzato il dato fattuale del ritiro avvenuto dopo soli tre giorni dal primo riscontro formale, circostanza sopravvenuta alla proposizione del ricorso e non rappresentata dalla parte, valutabile ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.. Su queste basi il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con rigetto dell’istanza risarcitoria per genericità e mancanza degli elementi costitutivi, e con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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