Autotutela edilizia non preclusa dal giudicato sul silenzio assenso (TAR Puglia n. 395 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta la formazione del silenzio assenso su un’istanza di permesso di costruire, fondandosi sul mero decorso del tempo e senza indagare la conformità dell’intervento alla disciplina edilizia e urbanistica, non preclude all’Amministrazione l’esercizio della potestà di autotutela e non impone il rilascio di un titolo abilitativo espresso. L’effetto conformativo del giudicato di annullamento opera nei limiti delle statuizioni indispensabili alla decisione: esso impedisce di ripetere le illegittimità già riscontrate, ma non vincola l’esercizio del potere su profili nuovi, rimessi al giudizio ordinario di legittimità. La questione della tempestività del secondo annullamento in autotutela, non oggetto di specifica statuizione, integra un profilo di illegittimità e non di nullità per violazione o elusione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene dal TAR, con sentenza n. 474/2023, l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire presentata nel 2021 ai sensi della normativa regionale sul cd. piano casa, con declaratoria di inefficacia del diniego sopravvenuto. Il Comune annulla in autotutela il titolo tacito; quel provvedimento è annullato dalla sentenza n. 1361/2023 per difetto di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse. Segue un provvedimento di decadenza, a sua volta annullato dalla sentenza n. 534/2024 per violazione delle garanzie partecipative.

Con provvedimento del 19.11.2024 il Comune rinnova l’autotutela, richiamando la fattispecie delle false dichiarazioni ex art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il ricorrente agisce per l’ottemperanza ai tre giudicati e, con motivi aggiunti, deduce la nullità del nuovo provvedimento per violazione del giudicato, chiedendone in subordine l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita la portata oggettiva del giudicato richiamando il principio secondo cui esso copre il dedotto e il deducibile nei limiti delle statuizioni indispensabili alla decisione, con i relativi effetti preclusivi e conformativi. Nel giudizio amministrativo, tuttavia, il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto ritenuti sussistenti: i profili estranei alle statuizioni vanno scrutinati in sede di legittimità, non in ottemperanza.

La sentenza n. 474/2023 ha accertato il titolo tacito sul solo presupposto del decorso del tempo, senza esaminare i presupposti di conformità dell’intervento, la compatibilità dell’istituto con la normativa speciale né gli effetti della pronuncia della Corte cost. n. 17/2023. Da ciò deriva che il giudicato non preclude all’Ente di valutare le false dichiarazioni, anche ai fini del termine per l’esercizio dell’autotutela.

Quanto alla sentenza n. 1361/2023, essa ha individuato il dies a quo del termine annuale nella pubblicazione della sentenza n. 474/2023 e ha accertato la tempestività del primo annullamento, senza statuire sul dies ad quem né sugli effetti della propria sopravvenienza sulla riedizione del potere. La tesi del ricorrente, secondo cui il potere si sarebbe consumato il 10.03.2024, non trova quindi riscontro nel giudicato.

La sentenza n. 534/2024, infine, si è limitata a censurare il provvedimento decadenziale per violazione delle garanzie partecipative, con statuizione circoscritta all’oggetto deciso. Ne consegue che nessuno dei giudicati invocati determina nullità del provvedimento del 19.11.2024, il quale conserva ampi margini di riedizione del potere, emendato dal vizio motivazionale già riscontrato.

I ricorsi per ottemperanza sono pertanto respinti. Le doglianze ulteriori, estranee alla violazione del giudicato, sono rinviate alla pubblica udienza previo mutamento del rito, con spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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