Onere della prova sull’epoca dell’abuso e diniego di condono paesaggistico (Cons. Stato n. 3903 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere della prova dell’epoca di realizzazione di un’opera edilizia abusiva grava su chi ha commesso l’abuso, unico soggetto in grado di fornire elementi concreti e inconfutabili. La sola autodichiarazione del legale rappresentante, non suffragata da riscontri oggettivi e contraddetta dalla stessa domanda di condono, non assolve tale onere né trasferisce la prova contraria in capo all’amministrazione. Le norme sul condono edilizio, di natura eccezionale, vanno interpretate in senso stretto. Il diniego di autorizzazione paesaggistica è adeguatamente motivato quando richiama le disposizioni vincolistiche e le ragioni del contrasto con le valenze paesistiche del contesto. Il divieto di nova in appello, ex art. 104 c.p.a., opera solo nei confronti dell’originario ricorrente e non delle altre parti.

Il Fatto

Il Ministero della cultura impugna la sentenza con cui il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso della società proprietaria avverso il diniego di autorizzazione paesaggistica richiesta in sanatoria ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, in relazione a un’istanza di condono ex legge n. 47/1985 per un’unità abitativa ampliata senza titolo in area vincolata.

Il diniego era fondato sul parere negativo della Soprintendenza, che richiamava il vincolo di inedificabilità ex art. 51, comma 1, lett. f), della legge regionale Puglia n. 56/1980. Il giudice di prime cure aveva ritenuto provata la realizzazione dell’opera prima del 1980 sulla base di una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale e della relazione tecnica allegata al condono, ravvisando anche un difetto di motivazione del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità delle contestazioni dell’amministrazione per violazione del divieto di nova. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 104 c.p.a. limita l’ampliamento del thema decidendum al solo ricorrente in primo grado, non alle altre parti, che possono non essersi costituite nel grado precedente.

Nel merito, la Sezione rileva che la società non aveva dedotto nel ricorso introduttivo la realizzazione dell’opera prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 56/1980: la circostanza era stata introdotta solo con il deposito della dichiarazione sostitutiva dell’11 maggio 2023 e con la memoria del 22 maggio 2023. Trattandosi di un nuovo motivo, il primo giudice avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile per decorso dei termini ex artt. 29 e 43 c.p.a.

Anche prescindendo da tale rilievo, la Corte esclude che la dichiarazione sostitutiva possa fondare la prova. Richiamando il principio per cui l’onere probatorio grava su chi ha commesso l’abuso e solo la deduzione di concreti elementi di riscontro trasferisce la prova contraria sull’amministrazione, il Collegio sottolinea che l’autodichiarazione non surroga documenti obiettivi. Nel quadro F della domanda di condono del 1986 il medesimo rappresentante legale aveva indicato come anno di ultimazione il 1982, in diretto contrasto con il 1979 della dichiarazione.

Quanto alla relazione tecnica, la Corte osserva che essa non attesta una data specifica, limitandosi a evocare gli anni successivi al 1974; richiama il principio per cui la prova non può essere fornita rinviando a relazioni in assenza di riscontri oggettivi. Le aerofotogrammetrie depositate in istruttoria non offrono rappresentazione comprensibile dello stato dei luoghi né riferimenti cronologici.

La Sezione ritiene infine sufficiente la motivazione del parere soprintendentizio, che consente di ricostruire premesse e iter logico, e richiama l’orientamento secondo cui il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 300 metri dal demanio rientra tra i vincoli preclusivi del condono ex art. 33 della legge n. 47/1985. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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