Trasferimento d’autorità del militare tra ordini gerarchici e insindacabile scelta della sede (Cons. Stato n. 3902 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del personale militare, disposto ex artt. 976, comma 2, e 1349, comma 3, c.m., rientra nel genus degli ordini ed è sottratto alle garanzie della legge n. 241 del 1990. Prevale l’interesse pubblico alla funzionalità dell’Amministrazione militare rispetto alle esigenze personali e familiari del trasferito, mentre la natura vessatoria dell’ordine deve essere provata dall’attore. Non è configurabile nell’ordinamento militare il mansionismo, né alcuna pretesa al mantenimento delle medesime condizioni di impiego. Il militare non vanta una posizione soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio: la permanenza in una determinata sede costituisce semplice modalità di svolgimento del servizio, compressa dalle preminenti esigenze dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, era stato individuato nel 2015, previo interpello in cui rilevava la conoscenza di lingue straniere, per un impiego quadriennale presso l’Ambasciata d’Italia a Tunisi, con assunzione dell’incarico nel gennaio 2016. In previsione della scadenza del mandato, il Comando generale, con determina del 13 giugno 2019, ne disponeva il trasferimento d’autorità in patria alla Legione carabinieri Toscana, delegando quel Comando all’individuazione della sede definitiva, con priorità per il Centro Operativo di Risposta in lingua straniera o, in alternativa, per le stazioni a forte afflusso turistico. Seguiva il provvedimento del 21 giugno 2019 di assegnazione alla Stazione Firenze Uffizi.

Il militare impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti e illogicità, lamentando la mancata valorizzazione delle sue specializzazioni nelle attività paracadutiste e dell’esperienza maturata in un reparto specializzato. Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva allora appello, mentre l’Amministrazione resisteva e spiegava ricorso incidentale sulla ritenuta tempestività dell’impugnazione della determina del 13 giugno 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibili, per violazione del divieto di nuove prove in appello ex art. 104, comma 2, c.p.a., i documenti depositati dall’appellante nel febbraio 2026, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 1999 del 2026 e sez. IV, n. 5560 del 2021. Essendo stato devoluto l’intero thema decidendum, il Collegio procede, secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, alla diretta disamina dei motivi di primo grado che perimetrano il giudizio d’appello. L’infondatezza del gravame principale esime dall’esame del ricorso incidentale, proposto in via subordinata.

Nel merito, la Corte condivide i consolidati orientamenti secondo cui il trasferimento d’autorità del militare rientra nel genus degli ordini ed è sottratto alle garanzie della legge n. 241 del 1990, richiamando Ad. plen. n. 1 del 2016, sez. II n. 8150 del 2021, sez. IV n. 5560 del 2021 e Corte cost. n. 25 del 2023, che sottolinea il dovere di obbedienza come elemento costitutivo di un settore informato ai principi di gerarchia e obbedienza.

Prevale l’interesse pubblico alla tutela del prestigio e della funzionalità dell’Amministrazione militare rispetto alle esigenze personali del trasferito. La prova della pretesa natura vessatoria dell’ordine grava sull’attore, e nel caso concreto non risulta fornita. La Corte esclude poi la configurabilità del mansionismo nell’ordinamento militare e ogni pretesa al mantenimento delle medesime condizioni di impiego, quando siano assegnati i compiti del grado ex art. 850 c.m., richiamando sez. II n. 1499 del 2025 e sez. IV n. 4503 del 2020.

Il trasferimento appare quindi legittimo: per i militari non è configurabile una situazione giuridica soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio, poiché la permanenza in una determinata sede è semplice modalità di svolgimento del servizio, rispetto alla quale l’oggetto primario di tutela è l’interesse pubblico. Il provvedimento risponde inoltre a un’ottica di efficiente impiego delle risorse, avendo collocato il militare, al rientro dall’estero, in una sede utile a valorizzare le competenze linguistiche possedute e consolidate durante il servizio fuori dall’Italia. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese per le peculiarità del caso concreto, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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