Silenzio assenso e verifica delle aree preferenziali per le antenne di telefonia (Cons. Stato n. 3909 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso previsto dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 costituisce una semplificazione della fase decisoria e non esonera l’amministrazione comunale dall’istruttoria necessaria al legittimo esercizio del potere. Il Comune, vincolatosi al proprio regolamento antenne, deve verificare in sede procedimentale, anche mediante interlocuzione tecnica con l’istante, l’esistenza delle aree preferenziali e il rispetto dei criteri di localizzazione, non potendo risolvere il controllo in un mero carteggio. La verifica del rispetto dei criteri regolamentari non può essere surrogata da relazioni tecniche di parte o da note comunali prodotte nel giudizio, costituendo esse un posterius rispetto al procedimento. La carenza istruttoria rende illegittimo il titolo tacito tempestivamente impugnato, con necessità di riedizione del potere.
Il Fatto
Una ricorrente, residente nelle immediate vicinanze dell’erigenda stazione radio base, impugnava l’autorizzazione all’installazione formatasi tacitamente, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza presentata da due operatori di telefonia. Il TAR Lazio, con sentenza n. 12505 del 24 giugno 2025, accoglieva in via assorbente il primo motivo, relativo al difetto di istruttoria per omessa valutazione dei siti preferenziali alternativi previsti dall’art. 3 del regolamento comunale.
Secondo il primo giudice, la dichiarazione dell’operatore circa l’inesistenza di aree preferenziali costituiva adempimento meramente formale, insufficiente a integrare l’onere istruttorio del Comune, che non si era confrontato con l’istante né aveva verificato quanto dichiarato. Entrambi gli operatori proponevano appello, con autonomi atti poi riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello fondata sulla notifica all’indirizzo PEC dell’ARPA anziché all’Avvocatura dello Stato. Rileva che, rispetto all’agenzia, l’Avvocatura esercita il patrocinio autorizzato ai sensi dell’art. 43 r.d. n. 1611/1933, con la conseguenza che la notifica all’amministrazione personalmente è corretta; la mancata costituzione in primo grado dell’ARPA esclude comunque l’applicazione dell’art. 93 c.p.a.
Nel merito, la Sezione muove dall’art. 3 del regolamento comunale, che individua le aree preferenziali e i criteri da privilegiare, tra cui l’accorpamento degli impianti su strutture comuni (cositing) e la localizzazione su edifici più alti tra quelli contigui. Da tali previsioni, alle quali il Comune si è volontariamente vincolato e già ritenute conformi all’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, discende l’obbligo di specifica verifica, anche mediante confronto con l’istante, dell’esistenza delle aree preferenziali e del rispetto dei criteri di localizzazione.
Tale verifica non può risolversi in un mero carteggio privo di puntuali accertamenti e non viene meno quando l’autorizzazione si forma per silentium. Il silenzio assenso semplifica la fase decisoria, ma non esonera l’amministrazione dall’approfondimento istruttorio, la cui assenza è sempre deducibile dai controinteressati in sede di impugnazione.
Nel caso concreto il Comune ha omesso di riscontrare la richiesta dell’operatore sulla disponibilità di aree comunali preferenziali e si è limitato ad acquisire l’autodichiarazione dell’istante sull’insussistenza di siti idonei, senza alcun autonomo accertamento. La carenza è vieppiù rilevante alla luce delle allegazioni della ricorrente, basate su relazione tecnica di parte, circa l’esistenza di aree preferenziali vicine, la possibilità di cositing e la collocazione su edificio a bassa quota altimetrica.
La Sezione esclude che il vizio possa essere superato con la documentazione prodotta in giudizio dagli operatori e dal Comune: il progetto strutturale e lo studio di conformità ai limiti di esposizione riguardano solo l’impianto nella collocazione prescelta. Ribadisce l’orientamento secondo cui la verifica dei criteri regolamentari deve avvenire in sede procedimentale e non può essere surrogata da relazioni di parte, posterius rispetto al procedimento. La nota comunale postuma è inoltre parziale e generica, recependo senza motivazione la prospettazione dell’operatore. Ne consegue la reiezione anche del motivo di inammissibilità per asserita carenza di interesse, nonché la conferma dell’annullamento con riedizione dell’istruttoria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.