Promozione militare negata per transito di ruolo va rivalutata ora per allora (Cons. Stato n. 3908 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalle aliquote di avanzamento non consolida la posizione del militare quando la domanda non ha ad oggetto la promozione, ma la ricostruzione della carriera e i benefici economici connessi al grado superiore. Tali utilità costituiscono diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro di diritto pubblico, spettanti ope legis al decorrere di un anno di permanenza nel grado, in assenza dei motivi ostativi tassativamente previsti dal d.lgs. n. 196/1995. Il transito in altro ruolo della stessa amministrazione militare non figura tra le cause di esclusione dell’art. 17, comma 3, del medesimo decreto. Il richiamo a precedenti giurisprudenziali non integra domanda di estensione del giudicato, ma mero argomento ermeneutico: i diritti vanno riconosciuti ex novo e in modo indipendente.
Il Fatto
I ricorrenti, sergenti in servizio permanente dell’Aeronautica militare, erano entrati nell’amministrazione quali volontari di truppa con il grado di aviere capo. Trascorso un anno nel grado, avrebbero dovuto essere inseriti nell’aliquota di avanzamento a primo aviere scelto ai sensi del d.lgs. n. 196/1995. L’amministrazione li escluse perché, dopo aver maturato il requisito di anzianità, erano transitati nel ruolo dei sergenti per superamento del relativo concorso.
Con diffida del 20 dicembre 2017 gli interessati chiesero la valutazione ora per allora e la ricostruzione della carriera, richiamando le sentenze del Consiglio di Stato che avevano ritenuto illegittima l’esclusione. Il Ministero della difesa respinse l’istanza con nota del 18 gennaio 2018, osservando che i provvedimenti di cancellazione dall’aliquota non erano stati impugnati. Il TAR Lazio respinse il ricorso, ritenendo consolidata la posizione e non estensibili gli effetti di giudicati altrui. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame richiamando un orientamento già espresso dalla stessa sezione con la sentenza n. 6530 del 25 luglio 2022 e confermato dalle più recenti sentenze nn. 1356 del 20 febbraio 2026 e 1867 del 9 marzo 2026. La circostanza che le aliquote di avanzamento non siano state impugnate resta ininfluente: gli appellanti non hanno domandato la promozione, ma hanno diffidato l’amministrazione a ricostruire la carriera sotto il profilo giuridico e amministrativo.
La qualificazione della domanda è decisiva. Si controverte di diritti soggettivi nascenti dal rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, non di un interesse legittimo alla promozione nel grado. I benefici economici connessi al grado superiore spettano ope legis al maturare di un anno di permanenza nel grado di aviere capo, salvo specifici motivi ostativi previsti dal d.lgs. n. 196/1995.
Il transito nel ruolo dei sergenti non rientra tra i casi tassativi di esclusione contemplati dall’art. 17, comma 3, del decreto, vigente ratione temporis. Il requisito temporale di cui all’art. 16, richiamato dal successivo art. 17, non è contestato dall’amministrazione, con conseguente ammissione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a..
Quanto al richiamo alle pronunce del 2014, il Collegio chiarisce che non si tratta di estendere effetti di giudicati, ma di riconoscere ex novo e in modo indipendente i diritti veicolati dagli appellanti, che avevano richiamato quelle decisioni solo per evidenziare una potenziale disparità di trattamento nello stesso ruolo. Il ritardo nella inclusione nel grado superiore è attribuibile esclusivamente all’amministrazione.
In sede conformativa il Ministero dovrà procedere alla valutazione ora per allora, verificando in concreto per ciascuno la sussistenza dei requisiti, e disporre l’avanzamento e la ricostruzione di carriera solo a beneficio di chi li abbia effettivamente maturati in tempo utile, senza altre ragioni ostative. L’appello è accolto, la sentenza riformata e il provvedimento di diniego annullato, con spese del doppio grado compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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