Esecuzione del giudicato sull’assegnazione della carta del docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 171 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il carattere esecutivo del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato nel termine fissato. L’assenza di contestazione nel merito da parte dell’amministrazione resistente consolida il diritto all’esecuzione. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e, su richiesta di parte e in mancanza di ragioni ostative, per l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono, con due ricorsi identici depositati in date diverse, per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 26.1.2024, n. 126, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico di riferimento. La domanda concerne plurime annualità e, per una delle ricorrenti, anche la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti relativa ai periodi lavorati.
Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025 la causa è passata in decisione. Il thema decidendum riguarda l’ottemperanza dell’amministrazione al titolo esecutivo già formatosi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone in via preliminare la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell’art. 273 c.p.c., in quanto relativi alla stessa causa, superando la duplicazione di depositi e di numeri di ruolo.
Nel merito il collegio rileva l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tali elementi fondano l’accoglimento del ricorso per ottemperanza.
Pertanto ordina al Ministero di provvedere all’integrale esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti, l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso e il pagamento della Retribuzione Professionale Docenti.
Il Tribunale ritiene inoltre sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30.
Su richiesta di parte, e in assenza di ragioni ostative, il collegio applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo, con dies a quo nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza e dies ad quem nel giorno dell’esecuzione o dell’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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