L’interdittiva antimafia preclude l’erogazione dei contributi agricoli e rende improcedibile il ricorso (TAR Sicilia n. 3960 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un’interdittiva antimafia nei confronti del beneficiario determina una forma di incapacità giuridica in ambito pubblico che gli preclude, in via autonoma, la percezione delle erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011. Ne consegue la carenza sopravvenuta di interesse all’annullamento del provvedimento di sospensione dei contributi comunitari adottato dall’organismo pagatore, poiché il venir meno del bene della vita rende improcedibile il ricorso. La sospensione disposta ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 228/2001 costituisce atto cautelare e vincolato, che non richiede una previa istruttoria esaustiva una volta ricevuta la notizia circostanziata di indebita percezione. L’eventuale omissione dell’avviso di avvio del procedimento non assume rilievo invalidante ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA ha disposto la sospensione dei procedimenti di erogazione di contributi comunitari, adottato il 14.12.2020 e notificato il 12.03.2021, in applicazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 228/2001. Il provvedimento si fondava sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica per indebita percezione di aiuti comunitari nelle campagne dal 2012 al 2016.
Il ricorrente ha dedotto l’omesso avviso di avvio del procedimento, il difetto di competenza di AGEA e l’inconsistenza delle contestazioni penali, richiamando il rigetto dell’istanza di sequestro preventivo da parte del GIP. Si è costituita AGEA, evidenziando la natura cautelare e vincolata del provvedimento e segnalando la sopravvenuta interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, su invito dello stesso giudice, il difensore del ricorrente ha dichiarato che l’interdittiva antimafia era stata impugnata con distinto ricorso e che, in caso di rigetto, non avrebbe avuto più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale ricorso è stato respinto con sentenza che ha confermato la legittimità del provvedimento interdittivo.
Su questa base il TAR ha affermato che la carenza sopravvenuta di interesse impone la statuizione di improcedibilità. La pronuncia chiarisce che l’interdittiva determina una particolare forma di incapacità giuridica in ambito pubblico, rendendo il destinatario insuscettibile di essere titolare delle situazioni giuridiche che comportino rapporti con la Pubblica Amministrazione, secondo il richiamo alla giurisprudenza amministrativa ivi citata.
Il Collegio ha precisato che l’art. 94, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 estende tale incapacità al ricevimento delle erogazioni, con esclusione delle sole eccezioni relative ad appalti di lavori, forniture e servizi. Essendo intervenuta l’interdittiva prima dell’erogazione, si configura un indebito pagamento che deve essere restituito, senza che possa invocarsi un affidamento tutelabile, posto che l’affidamento deve essere legittimo.
Il TAR ha quindi ritenuto il ricorso comunque infondato nel merito. La sospensione è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, ove l’apertura di indagini penali e la richiesta di rinvio a giudizio sono sufficienti a garantire quel minimo riscontro dei fatti richiesto per l’adozione dell’atto cautelare. La competenza di AGEA è pacifica in giurisprudenza e, trattandosi di provvedimento cautelare, non è necessaria una previa istruttoria approfondita.
Infine, l’omissione dell’avviso di avvio del procedimento non era dovuta e non avrebbe comunque determinato l’invalidità dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della pronuncia in rito.
Nota della Redazione
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