Terzo condono in zona vincolata e nuovi volumi: sanatoria preclusa (TAR Sicilia n. 3959 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale interpretativa, è disciplinato dall’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003: la sanatoria resta preclusa anche in presenza di vincoli relativi, non solo assoluti. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, che non comportino nuovi volumi o superfici. Ai fini paesaggistici rileva qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, anche interrato, tecnico o pertinenziale, e qualsiasi superficie calpestabile o sfruttabile, a prescindere dalla destinazione. I provvedimenti di diniego e di repressione degli abusi edilizi in zona vincolata sono atti vincolati: non richiedono il preavviso di rigetto, la comunicazione di avvio del procedimento, né una specifica comparazione con l’interesse pubblico. L’oblazione, in caso di rigetto, va chiesta all’Amministrazione finanziaria, mentre gli oneri concessori vanno restituiti dal Comune con interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un fabbricato a destinazione abitativa nel Comune di Lipari, isola di Panarea. Prima del 30 gennaio 2003, in assenza di titoli abilitativi, ha eseguito un cambio di destinazione d’uso del garage, un piccolo vano interrato annesso all’abitazione e modifiche di dettaglio al prospetto.
Nel dicembre 2004 ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003. Nel 2020 ha chiesto il parere paesaggistico alla Soprintendenza, che nel febbraio 2023 ha espresso diniego richiamando la circolare assessoriale n. 2/2022 e ordinato la rimessione in pristino. Il Comune, con provvedimento dell’aprile 2023, ha respinto il condono fondandosi su quel parere. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR, chiedendo in subordine la restituzione di oblazione e oneri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento e la circolare assessoriale n. 2/2022, adottata dopo la Corte cost. n. 252/2022. Quest’ultima ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della l.r. n. 19/2021, che intendeva ammettere la sanatoria nelle aree soggette a vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, per lesione della riserva statale in materia di ambiente. Da ciò consegue, in Sicilia, l’inammissibilità delle domande di condono per abusi realizzati in zona a vincolo relativo.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, compreso il limite di cui al comma 27, lettera d). Il rinvio non riguarda solo termini e forme, ma anche i limiti del titolo in sanatoria. La Corte cost. ha chiarito che la normativa statale costituisce norma di grande riforma economico-sociale, prevalente sulla disciplina regionale.
Nel caso concreto vengono in rilievo la creazione di un nuovo volume e di una nuova superficie, entrambi paesaggisticamente intesi. La giurisprudenza richiamata esclude distinzioni tra volumi interrati e fuori terra, tecnici o pertinenziali: ogni nuova edificazione comportante volume modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi. La superficie utile, poi, va intesa in senso ampio e finalistico, comprendendo qualsiasi opera calpestabile o sfruttabile.
Le censure procedimentali sono respinte: gli atti erano interamente vincolati, sicché il preavviso di rigetto e la comunicazione di avvio sarebbero stati inutili. Il ricorso gerarchico non ha sospeso gli effetti del diniego della Soprintendenza. È escluso il silenzio-assenso, poiché l’art. 17 della l.r. n. 4/2003 riguarda il primo e secondo condono e il meccanismo è stato superato dal rinvio all’art. 20 della legge n. 241/1990.
Quanto alla restituzione, la domanda relativa all’oblazione è inammissibile perché la legittimazione passiva spetta all’Amministrazione finanziaria. Per gli oneri concessori, invece, il Comune è condannato a restituire l’importo versato, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.. Le spese sono compensate per la soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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