Omesso deposito irrilevante se il Comune conosce il procedimento (TAR Sardegna n. 396 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omesso deposito della documentazione progettuale presso il Comune il cui territorio è interessato dall’impatto dell’opera, prescritto dall’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, non determina l’annullamento del giudizio di compatibilità ambientale quando il Comune abbia avuto conoscenza aliunde del procedimento e la sua mancata partecipazione derivi da una scelta consapevole. Le norme sulla partecipazione procedimentale vanno lette in chiave sostanziale, in funzione dell’apporto collaborativo in grado di orientare il provvedimento finale. L’onere di allegazione grava sul ricorrente, che deve indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto e che avrebbero potuto incidere sulla determinazione amministrativa. Il principio di precauzione opera come criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica e non impone l’esito negativo della VIA quando l’istruttoria abbia escluso, con ragionevole certezza, il rischio specifico. Il sindacato giurisdizionale sulla VIA resta limitato alla manifesta irragionevolezza.

Il Fatto

Il Comune di Donori ha impugnato la delibera della Giunta regionale sarda con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul potenziamento di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato nel confinante Comune di Serdiana. L’intervento prevedeva l’ampliamento per sopraelevazione del modulo in esercizio mediante un nuovo modulo, per una volumetria di circa 240.000 metri cubi.

Con motivi aggiunti il Comune ha esteso il gravame alla autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia, deducendone l’illegittimità derivata. Il ricorrente lamentava la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e l’omesso deposito della documentazione presso i propri uffici, oltre al contrasto del giudizio positivo con il principio di precauzione, in presenza di un accertato stato di contaminazione della falda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibili le memorie di replica depositate oltre le ore 12:00 del termine dei venti giorni liberi, richiamando la perentorietà dei termini di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e qualificando il deposito tardivo come tamquam non esset.

Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto che l’adempimento di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 non è una norma imperfetta: la sua funzione è garantire un’informazione completa e tempestiva ai territori interessati. Ha però escluso che l’inosservanza formale, nel caso concreto, abbia pregiudicato il ruolo partecipativo dell’ente. Il Comune aveva avuto contezza del procedimento tramite la corrispondenza con la società e una comunicazione PEC, e la documentazione era stata pubblicata sul sito della Regione.

Sul piano sostanziale, il Collegio ha ritenuto che la partecipazione non avrebbe inciso sull’esito. Il successivo procedimento autorizzativo per un ulteriore modulo, conclusosi con pronuncia positiva nonostante il parere negativo del Comune, è stato valutato come sostanzialmente confermativo. La stessa delibera impugnata aveva esaminato l’ipotesi di contaminazione proveniente dal modulo in ampliamento, escludendola sulla base dei pareri tecnici acquisiti. Il ricorrente, dal canto suo, non ha assolto all’onere di allegazione degli elementi che avrebbe introdotto.

Quanto al principio di precauzione, il Tribunale ne ha ribadito la natura di criterio di gestione dei rischi incerti, distinto dalla prevenzione, e la necessità di contemperarlo con il principio di proporzione. L’istruttoria aveva escluso con ragionevole certezza il coinvolgimento del settore interessato dall’ampliamento nei superamenti delle concentrazioni soglia. La prescrizione che impone l’interruzione degli abbancamenti in caso di contaminazione riconducibile ai moduli sottostanti non risultava essersi attivata.

Il sindacato sulla VIA è stato quindi contenuto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, non ravvisata. Respinti il ricorso e i motivi aggiunti, anche in ordine alla dedotta violazione delle prescrizioni sulla capacità volumetrica massima e sul percolato, le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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