La Corte dei conti certifica l’accordo integrativo RSU per le Funzioni Centrali (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 3 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo di cui all’art. 47, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, certifica positivamente l’ipotesi di accordo di integrazione dell’ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il comparto Funzioni Centrali. L’ipotesi negoziale ha natura normativa e finalità organizzativa dell’attività negoziale e non comporta oneri diretti o indiretti, né aggravi per la spesa pubblica. L’accordo integrativo di comparto, adottato ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 165/2001, disciplina le specifiche modalità di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle articolazioni organizzative, sostituendo e abrogando i precedenti accordi integrativi del 2 novembre 1998. La certificazione si fonda sulla verifica del Nucleo tecnico “Costo del lavoro” e sull’istruttoria svolta con gli esperti designati.

Il Fatto

È pervenuta alle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti l’ipotesi di accordo di integrazione dell’ACNQ del 12 aprile 2022, sottoscritta il 20 giugno 2023 e riferita al comparto Funzioni Centrali. Il testo negoziale definisce le modalità di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie e il relativo regolamento elettorale.

Il Governo ha espresso valutazione positiva sull’ipotesi in data 23 ottobre 2023. L’accordo è stato trasmesso alla Corte per il controllo di attendibilità della quantificazione dei costi e di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite ricostruiscono la funzione di certificazione assegnata alla Corte dei conti dall’art. 47, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, che impone di verificare l’attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

L’ipotesi rappresenta un’integrazione dell’ACNQ del 12 aprile 2022, che ha ricondotto a testo unico la disciplina delle elezioni delle RSU, sostituendo l’ACQ del 7 agosto 1998 e i successivi accordi interpretativi e integrativi. L’accordo di comparto trova fondamento nell’art. 42 del d.lgs. n. 165/2001, che consente, su richiesta delle organizzazioni sindacali rappresentative, di apportare integrazioni e modifiche su aspetti specifici, per definire norme di dettaglio rispondenti alle esigenze tipiche di ciascun ambito contrattuale.

Sul piano contenutistico, l’accordo si compone di cinque articoli. L’art. 1 prevede la costituzione di un unico organismo di rappresentanza per le amministrazioni fino a 15 dipendenti e, in presenza di una pluralità di sedi, un organismo per ciascuna articolazione organizzativa. L’art. 2 gradua il numero dei componenti delle RSU in funzione della consistenza del personale. L’art. 3 detta disposizioni particolari per i dipendenti operanti presso le sedi estere diverse da quelle del MAECI. L’art. 4 introduce una clausola di salvaguardia per l’adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi. L’art. 5 dispone l’abrogazione degli accordi integrativi del precedente Accordo Collettivo Quadro.

La Corte rileva che l’ipotesi di accordo, avendo natura normativa e finalità organizzativa, non comporta oneri diretti o indiretti, né aggravi per la spesa pubblica. Su questa base, constatata l’assenza di oneri, le Sezioni riunite certificano positivamente l’ipotesi di contratto e ne ordinano la trasmissione all’ARAN, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *