Valutazione dei titoli nel concorso universitario e discrezionalità della Commissione (TAR Lombardia n. 38 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di valutazione comparativa per la chiamata di ricercatori a tempo determinato, i criteri di valutazione dei titoli elencati dall’art. 2 del D.M. 25.5.2011 n. 243 non costituiscono un parametro rigido e inderogabile: la loro applicazione al caso concreto è rimessa alla discrezionalità della Commissione, che ne valuta la coerenza con il settore concorsuale posto a base della selezione. La valutazione comparativa imposta dall’art. 2, primo comma, del D.M. 243/2011 non richiede un confronto sinottico tra i candidati per ciascun titolo, ma un raffronto globale e complessivo dei profili, purché ciascun candidato sia stato oggetto di giudizio analitico e motivato. Il giudizio tecnico della Commissione è connotato da un fisiologico margine di opinabilità: il giudice amministrativo non può sostituirlo se non emerga la sua palese inattendibilità o illogicità. Ai fini della valutazione della produzione scientifica, la consistenza non è soltanto quantitativa ma anche qualitativa, misurandosi sull’attinenza al settore concorsuale.

Il Fatto

Il Politecnico di Milano bandiva, con decreto direttoriale n. 9921 del 22.09.2022, una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito, settore concorsuale 08/F1, SSD ICAR/20.

Il ricorrente, collocatosi al terzo posto in graduatoria, impugnava gli atti della selezione, i criteri approvati dalla Commissione e la graduatoria finale, deducendo sei motivi: l’omessa applicazione del criterio dell’attività progettuale, l’introduzione del parametro della continuità, il difetto di valutazione analitica e comparativa, l’erronea valutazione delle pubblicazioni e dei singoli punteggi. L’Università e la controinteressata, prima classificata, eccepivano la carenza di interesse per mancata prova di resistenza e chiedevano il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure che, se accolte, travolgerebbero l’intera procedura. Sul criterio dell’attività progettuale, il TAR rileva che il D.M. 243/2011 ne subordina l’applicazione alla sua previsione nei settori concorsuali: si tratta dunque di parametro la cui attuazione è rimessa alla discrezionalità della Commissione, come confermato dal richiamo a TAR Liguria n. 993/2020. Il raffronto tra la declaratoria del SSD ICAR/20 e quella della classe ICAR/21 conferma che il settore de quo attiene alla fase di studio e pianificazione, non alla progettazione urbanistica: la scelta della Commissione è pertanto coerente con l’oggetto della selezione.

Quanto alla continuità, il TAR osserva che il parametro è mutuato dall’art. 3, comma 3, del D.M. 243/2011 e richiamato dalla Commissione nell’esercizio del potere di predeterminazione dei criteri. La sua applicazione solo ad alcune voci è giustificata: esso opera su attività in cui il fattore temporale varia, non su quelle a durata fissata dalla legge, come il dottorato.

Sulla dedotta assenza di valutazione analitica e comparativa, il Collegio ritiene che la Commissione abbia espresso un giudizio puntuale e riferito a ogni candidato, idoneo a far emergere le diverse professionalità. Il confronto richiesto non è sinottico: nella specie è sufficiente il raffronto globale, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3561 del 2015. Né il ricorrente può limitarsi ad autostimare diversamente i propri titoli, dovendo dimostrare la palese inattendibilità del giudizio tecnico, che mantiene un margine di opinabilità insindacabile nel merito (Cons. Stato n. 7262 del 2023, n. 4962 del 2023).

Sul punteggio della didattica e della ricerca, il TAR esclude l’illegittimità: la minore attinenza al SSD ICAR/20 giustifica il diverso trattamento, e rispetto al secondo classificato non è superata la prova di resistenza. Analoghe ragioni sorreggono il rigetto dei motivi sulla produzione scientifica: la Commissione ha esaminato le dodici pubblicazioni e motivato la non attinenza dell’attività del ricorrente al settore. La consistenza, come chiarito dalla stessa Sezione con la sentenza n. 2963/2023, non si misura con mere operazioni matematiche.

Il sesto motivo è inammissibile per difetto di interesse, non potendo l’eventuale accoglimento colmare il distacco in graduatoria. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *