Prova pratica concorsuale nulla per omessa indicazione della versione del questionario (TAR Marche n. 3 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Commissione esaminatrice può legittimamente dichiarare nulla e non valutabile la prova pratica del candidato che ometta di indicare, sul foglio risposte, la versione del questionario somministratogli, allorché tale adempimento sia imposto a pena di invalidità dalle istruzioni consegnate e illustrate prima dell’inizio della prova. La relativa previsione integra legittima istruzione integrativa, ove portata a conoscenza di tutti i candidati in modo chiaro e trasparente e nel rispetto della par condicio. Non costituisce soccorso istruttorio la ricostruzione, mediante deduzione dalle risposte date, della versione in concreto svolta: si tratterebbe di sostituzione della Commissione al candidato in un adempimento posto a suo esclusivo carico, con violazione dei principi di imparzialità e di parità di trattamento. È inammissibile per genericità la censura che richieda l’annullamento della prova senza specificare i vizi della procedura.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso indetto dall’INRCA, per conto degli enti del servizio sanitario regionale, per la copertura di dodici posti di fisioterapista. Superava la prova scritta con il punteggio di 28/30 e affrontava la prova pratica, consistente in un questionario a risposta multipla corretto mediante lettore ottico.
Il foglio delle domande era contraddistinto dalla lettera A o B, con domande identiche ma ordinate diversamente, e sulla scheda risposte il candidato doveva barrare la casella della versione ricevuta. Il ricorrente ometteva l’indicazione; la prova era quindi dichiarata nulla, con esclusione dal concorso e successivo diniego di riesame. Ammesso con riserva al prosieguo, superava la prova orale con 20/20, ma non era inserito nella graduatoria finale. Proponeva così due ricorsi, poi riuniti, il secondo avverso la determina di approvazione della graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i gravami. Ricostruita la genesi delle istruzioni, rileva che la Commissione, per gestire un elevato numero di candidati, aveva predisposto questionari in duplice versione, consegnati a file alterne senza assegnazione nominativa, rendendo necessario indicare la versione per consentire la correzione automatica.
Dal verbale delle operazioni emerge che le istruzioni erano state fornite per iscritto e illustrate oralmente, con espressa avvertenza che l’omessa indicazione della versione avrebbe comportato l’invalidità della prova. Il Tribunale ritiene pertanto legittima l’istruzione integrativa, in quanto i criteri di svolgimento e correzione erano stati portati a conoscenza di tutti i candidati prima della prova, con piena trasparenza e nel rispetto della par condicio.
Quanto alla pretesa di correzione nonostante l’omissione, il Collegio esclude che possa invocarsi il soccorso istruttorio, applicabile alla rettifica di dichiarazioni o istanze incomplete e non all’errore commesso in sede di esame. La ricostruzione della versione svolta avrebbe comportato la sostituzione della Commissione al candidato in un adempimento posto a suo esclusivo carico, a pena di invalidazione, con violazione dei principi di imparzialità e di parità di trattamento.
Il Tribunale aggiunge un rilievo di ordine pratico: l’assegnazione delle versioni era avvenuta in modo casuale e non nominativo, e al termine della prova erano state ritirate le sole schede risposte, non i fogli delle domande. La Commissione non era dunque in grado di associare a un singolo candidato una specifica versione, e la ricostruzione per deduzioni avrebbe integrato un’attività valutativa arbitraria, basata su ipotesi e affetta da margini di incertezza.
Le censure sulle modalità di svolgimento della prova pratica sono dichiarate inammissibili per genericità. La doglianza di violazione dell’art. 10 del D.L. n. 44 del 2021 è tardiva, proposta per la prima volta con i motivi aggiunti, e comunque infondata, non essendo la disciplina applicabile al concorso, indetto quando essa non era più vigente. Le spese dei due giudizi sono compensate.
Nota della Redazione
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