Cassa di espansione come dotazione ecologica: oneri all’attuatore urbanistico (Cons. Stato n. 5743 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le casse di espansione costituiscono dotazioni ecologico-ambientali, riconducibili al più ampio sistema delle dotazioni territoriali disciplinate dalla legislazione regionale in materia urbanistica. I relativi oneri di realizzazione gravano, in via obbligatoria, sui soggetti attuatori degli interventi urbanistici correlati, ai sensi dell’art. A-26, co. 2, lett. c), l.r. Emilia Romagna 20/2000, senza che rilevi la percezione di un beneficio specifico. Non può pertanto estendersi a tali oneri la disciplina dei contributi di bonifica, poiché la loro funzione è compensativa dell’impatto idrico del nuovo insediamento, e non migliorativa del fondo. La pretesa di pagamento afferisce alla giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia, ex art. 133, co. 1, lett. f), cod. proc. amm., estesa alle poste patrimoniali.
Il Fatto
Una società ha acquistato nel 2010, da un soggetto attuatore pubblico, un lotto edificabile ricompreso in un piano attuativo e disciplinato da una convenzione urbanistica del 2007, assumendo volontariamente gli obblighi gravanti sul dante causa. Tra questi figurava l’impegno a concorrere alle spese di realizzazione di una cassa di espansione sul Canale Naviglio Navigabile.
Dopo il fallimento del soggetto attuatore originario, il Comune ha approvato la ripartizione degli oneri e ha richiesto alla società il pagamento della quota di competenza. La società ha impugnato gli atti e la richiesta di pagamento; il TAR ha respinto il ricorso e accolto la domanda riconvenzionale del Comune, condannandola al versamento della somma. Proposta appello, la società ha ribadito l’insussistenza dell’obbligo di contribuzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello muovendo dalla qualificazione dell’opera. La cassa di espansione è un’opera di invarianza idraulica e rientra tra le dotazioni ecologico-ambientali, che la legislazione regionale annovera tra le dotazioni territoriali. L’art. A-25, co. 2, l.r. 20/2000 ne impone la previsione nella pianificazione attuativa; l’art. A-26, co. 1 e 2, lett. c), l.r. 20/2000 pone a carico dei soggetti attuatori l’obbligo di provvedere alla loro realizzazione.
Da qui la differenza rispetto ai contributi di bonifica. Questi ultimi si giustificano in ragione del vantaggio che il proprietario trae dall’opera migliorativa del contesto. Il contributo per le dotazioni ecologico-ambientali, invece, ha funzione compensativa dell’aggravio ambientale prodotto dal nuovo insediamento edilizio. È quindi coerente che l’obbligo gravi su chi tale aggravio cagiona, ossia l’attuatore, e che l’esistenza dell’obbligo prescinda da un beneficio specifico, non previsto dalla normativa speciale.
Nella specie, l’impegno era stato espressamente assunto dal soggetto attuatore all’art. 10 della convenzione del 2007, che prevedeva la contribuzione “in quota percentuale” alle spese del bacino di laminazione. Nel medesimo obbligo è succeduta l’acquirente per effetto della clausola di assunzione volontaria del debito contenuta nell’atto di compravendita del 2010, che trasferiva i vincoli e gli obblighi derivanti dalla convenzione.
Sul piano procedimentale, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è invalidante ex art. 21-octies, co. 2, l. 241/1990, poiché i vizi dedotti sono risultati infondati e la società non ha dimostrato che l’apporto partecipativo avrebbe condotto a un esito diverso. Il maggiore prezzo di acquisto è pattuizione non opponibile alle amministrazioni terze. Le contestazioni sui criteri di riparto e l’istanza di C.T.U., sollevate solo in memoria, sono inammissibili perché irritualmente proposte.
Infine, il credito è certo, liquido ed esigibile: la pretesa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non è prescritto stante lo slittamento del termine per effetto delle proroghe ex lege della convenzione, e la clausola sulle “determinazioni operative” riguarda l’attuazione dell’opera, non la richiesta di pagamento della quota già liquidata.
Nota della Redazione
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