Accesso agli atti di gara: il rito speciale impone l’impugnazione dell’oscuramento (TAR Toscana n. 404 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 è esperibile esclusivamente per l’impugnazione delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, che la stazione appaltante deve richiamare nella comunicazione di aggiudicazione. In mancanza di tale decisione, e dunque dello specifico atto impugnabile, la domanda proposta ai sensi della norma speciale è inammissibile. L’accentuata specialità del rito, con termini ridotti rispetto al giudizio sull’accesso, impone l’interpretazione restrittiva delle relative regole di applicazione. La controversia sul diritto di accesso alla documentazione di gara resta devoluta al rito ordinario dell’art. 116 cod. proc. amm., che segue i propri termini e le proprie modalità di trattazione.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta bandita dalla società di gestione aeroportuale per il servizio di pulizia presso gli scali di Firenze e Pisa, aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni di gara risultava prima classificata la controinteressata, seguita dalla ricorrente.

Dopo la verifica di congruità dell’offerta e l’aggiudicazione, comunicata in data 10.02.2025, la ricorrente ha chiesto alla stazione appaltante la messa a disposizione della documentazione di gara, dei giustificativi resi in sede di verifica dell’anomalia e degli atti relativi alla comprova dei requisiti. Non ottenendo l’ostensione integrale, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. e dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, chiedendo l’ordine di esibizione. Né la stazione appaltante né l’aggiudicataria si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto ricostruito l’oggetto del giudizio, valorizzando la precisazione resa in udienza dal difensore della ricorrente circa la volontà di proporre due distinte domande di accesso: una secondo il rito ordinario e l’altra secondo la norma speciale.

Il Tribunale ha quindi esaminato la disciplina dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, rilevandone la marcata specialità: notifica e deposito del ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, costituzione delle intimate entro dieci giorni, fissazione d’ufficio della camera di consiglio con termini dimezzati rispetto all’art. 55 cod. proc. amm., decisione con sentenza in forma semplificata da pubblicarsi entro cinque giorni.

Da tale contrazione dei termini il collegio ha fatto discendere l’esigenza di una stretta interpretazione delle regole che delimitano l’ambito applicativo del rito. Rileva, in particolare, il comma 4, che lo riferisce alle impugnazioni delle «decisioni di cui al comma 3», cioè delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, delle quali la stazione appaltante deve dare atto nella comunicazione di aggiudicazione.

Nel caso concreto, la comunicazione di aggiudicazione non recava alcun riferimento a siffatte decisioni. Né la successiva nota della stazione appaltante poteva valere come decisione implicita sull’oscuramento, avendo anzi la stessa comunicato di voler richiedere all’aggiudicataria il consenso all’ostensione. Mancava dunque l’atto impugnabile ai sensi dell’art. 36, comma 6, d.lgs. n. 36/2023.

La domanda di esibizione fondata sulla norma speciale è stata pertanto dichiarata inammissibile per difetto dello specifico atto presupposto. La legittimità dell’operato della stazione appaltante, che ha omesso di rendere disponibili i giustificativi, la corrispondenza e la documentazione sui requisiti, sarà invece vagliata nel rito dell’art. 116 cod. proc. amm., con fissazione della camera di consiglio dell’8 maggio 2025. Spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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