Uso pubblico della strada privata: i quattro requisiti cumulativi (Cons. Stato n. 4433 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’uso pubblico di una strada privata richiede il concorso cumulativo di quattro requisiti: il passaggio jure servitutis publicae da parte di una collettività indeterminata; la idoneità funzionale, strutturale e dimensionale della strada a soddisfare esigenze generali; un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico; la sostanziale presa in carico della strada da parte dell’amministrazione, anche mediante interventi di manutenzione. L’ordinanza comunale che ridisciplina il traffico su una strada privata non costituisce esercizio di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990: essa opera come nuovo provvedimento di carattere generale e regolamentare, che prevale sul precedente per il mero criterio cronologico, senza soggiacere al termine decadenziale di diciotto mesi.

Il Fatto

La controversia riguarda una strada privata del territorio comunale, ramo laterale di una via cittadina, percorsa da veicoli e oggetto di proteste dei proprietari frontisti. Con una prima ordinanza il Comune aveva limitato il transito ai soli proprietari e a circoscritte categorie di utenti, apponendo cartelli di divieto con la dicitura “eccetto autorizzati”. La segnaletica non si era rivelata efficace. Con una seconda ordinanza, adottata diversi anni dopo, il Comune — accertata la proprietà privata della strada e il suo uso non collettivo — negava l’uso pubblico limitato e riservava il passaggio ai soli proprietari.

Un’associazione di utenti e alcuni residenti impugnavano il provvedimento davanti al TAR, che rigettava il ricorso. Proponevano appello deducendo la violazione del termine di diciotto mesi per l’autoannullamento e l’erronea esclusione dell’uso pubblico della strada.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito, ritenendole infondate: gli appellanti vantano una posizione di interesse qualificato e differenziato rispetto alla disciplina del traffico, l’associazione ha legittimazione attiva per gli scopi statutari connessi alla manutenzione della strada, e il Presidente ha rappresentanza legale ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. civ. Quanto alla mancata notifica a un controinteressato, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 95, comma 5, c.p.a., stante l’infondatezza del gravame.

Sul primo motivo, la Corte osserva che l’ordinanza successiva richiama formalmente l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ma non opera un annullamento in autotutela di atti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici. Si tratta di provvedimenti di carattere generale e regolamentare in materia di traffico, la cui successione nel tempo è regolata dal criterio cronologico. Il nuovo assetto prevale sul precedente per effetto del semplice superamento, senza l’osservanza in senso stretto delle norme sull’autotutela.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa e di legittimità — tra cui Cons. Stato n. 4131 del 2024, Cons. Stato n. 3158 del 2020 e Cass. civ. n. 30289 del 2024 — e verifica la mancanza di tutti i requisiti dell’uso pubblico. Il passaggio collettivo non è dimostrato: gare podistiche, uso escursionistico e installazioni di luce e telefonia sono circostanze sporadiche o irrilevanti. La strada è inidonea sotto il profilo funzionale, strutturale e dimensionale: è sterrata, di larghezza insufficiente e classificata come strada locale, non destinata al traffico di attraversamento. Manca un titolo valido: nessuna servitù pubblica, e la deliberazione che elenca le strade comunali qualifica le diramazioni come di proprietà privata, mentre il piano del traffico reca disposizioni meramente programmatiche. Manca infine la presa in carico manutentiva da parte del Comune.

L’appello è pertanto rigettato, con condanna degli appellanti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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