Conversione del permesso di soggiorno e parere non vincolante sull’integrazione (TAR Toscana n. 405 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato, l’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nella versione applicabile ratione temporis, subordina il rilascio del titolo al previo parere positivo dell’organo consultivo ovvero all’ammissione per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Il parere della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione non è vincolante e non impone alla Questura un supplemento istruttorio automatico. L’onere di allegare elementi positivi di integrazione — scolarizzazione, formazione professionale, inserimento lavorativo, condotta civile, alloggio — grava sul richiedente. Solo in presenza di tali elementi l’amministrazione è tenuta ad approfondire. Ove essi manchino, il provvedimento di rigetto che recepisce il parere negativo non è affetto da carenza istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, entrato in Italia da minorenne nel febbraio 2022 e inserito in una comunità per minori, ha raggiunto la maggiore età nel luglio 2022. Ha quindi presentato alla Questura di Arezzo istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro, allegando l’attività lavorativa svolta con contratto a tempo determinato avviata subito dopo il compimento dei diciotto anni.

La Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione non ha espresso giudizio positivo sul percorso di integrazione, rilevando solo due corsi di alfabetizzazione per complessive 51 ore. Il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione ha respinto l’istanza con provvedimento del 26 marzo 2024, sul rilievo del mancato percorso biennale di integrazione e dell’assenza del parere favorevole. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione dell’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998 nel testo vigente alla data dell’istanza, anteriore alla novella del 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella corretta versione applicabile della norma e nella portata del parere ministeriale. L’art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente alla presentazione dell’istanza, prevedeva alternativamente il previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri, per i minori affidati o sottoposti a tutela, oppure l’ammissione per un periodo non inferiore a due anni a un progetto di integrazione sociale e civile, per i minori non affidati né sottoposti a tutela. La novella del 2023 ha abrogato gli ultimi due periodi, ma il TAR applica la versione antecedente, coerente con la data dell’istanza.

Il Tribunale richiama l’indirizzo del Cons. Stato Sez. III n. 4720 del 2023 e del Cons. Stato Sez. III n. 6015 del 2022, che configurano in modo tassativo i presupposti della conversione, correlandoli alternativamente ai due percorsi. Il ricorrente non contesta la necessità di una valutazione del percorso di integrazione, ma sostiene che l’amministrazione avrebbe attribuito al parere ministeriale valore vincolante, omettendo una valutazione autonoma.

La doglianza non persuade. Il TAR richiama Cons. Stato Sez. III n. 2525 del 2021, secondo cui il carattere non vincolante del parere non impone necessariamente un supplemento di istruttoria: la Questura può discrezionalmente approfondire o recepire le indicazioni dell’organo consultivo. Il supplemento istruttorio presuppone l’emersione di elementi idonei a porlo in discussione, e la parte interessata deve fornire elementi di prova positivi su scolarizzazione, formazione, inserimento lavorativo, condotta e alloggio.

Nel caso concreto il provvedimento richiama le memorie difensive con cui erano state evidenziate sopravvenienze su alloggio, rapporto di lavoro e retribuzione. La Questura non ha positivamente valutato tali elementi, ma ciò non inficia la completezza e la ragionevolezza del giudizio, che rileva l’assenza di percorsi di inserimento biennali e recepisce le valutazioni ministeriali. Il provvedimento risulta pertanto conforme alla norma applicabile ratione temporis e immune dalla dedotta carenza istruttoria. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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