Condono edilizio e prova della data di ultimazione (C.G.A.R.S. n. 406 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, la dichiarazione resa dall’interessato ai vigili urbani in ordine all’epoca di demolizione del preesistente rudere e di ricostruzione del fabbricato assume valore dirimente ai fini dell’individuazione della data di realizzazione dell’opera. Ove il nuovo manufatto sia stato edificato a seguito della demolizione del rudere e non sia fornita prova della sua ultimazione entro il termine rilevante per l’ammissibilità del beneficio, deve presumersi che l’opera sia stata completata successivamente a tale termine, con conseguente inapplicabilità del condono. Il giudicato formatosi in un diverso giudizio, tra parti differenti e con riferimento a diversa particella, non ha efficacia vincolante nel giudizio avente ad oggetto l’immobile controverso.
Il Fatto
Il proprietario di un fabbricato sito nel territorio di un comune siciliano presentava nel 1986 istanza di condono edilizio ex legge n. 47/1985. Il comune negava il beneficio con provvedimento del 1998, ritenendo l’opera realizzata dopo il 31 dicembre 1976 sulla base del verbale dei vigili urbani del 1985. Seguiva ingiunzione di demolizione e, nel 2015, una nuova ordinanza di demolizione e ripristino, impugnata dall’erede del primo ricorrente anche con motivi aggiunti avverso il successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e di acquisizione al patrimonio comunale.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, riuniti i tre giudizi, accoglieva i ricorsi ritenendo provata l’edificazione in epoca anteriore al 1976 e assorbiva le ulteriori censure. Il comune proponeva appello, deducendo l’erronea declaratoria di perenzione e l’erronea valutazione dell’onere probatorio sulla data di costruzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La questione relativa ai presupposti della perenzione dei giudizi di primo grado era già stata risolta dal TAR, che aveva accolto le opposizioni e revocato i decreti con provvedimenti rimasti inoppugnati; l’ordinanza di rigetto dell’opposizione richiamata dal comune riguardava un diverso giudizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne afferma la fondatezza. Assume valore dirimente la dichiarazione resa dall’interessato ai vigili urbani nel 1985, secondo cui egli aveva demolito un vecchio rudere nel luglio 1983 e ricostruito l’attuale fabbricato. Da ciò deriva che l’immobile oggetto dell’istanza di condono non è più quello ricevuto in eredità nel 1983, ma un’opera nuova.
Il Collegio rileva che né l’appellato né il suo dante causa hanno fornito prova che, demolito il rudere nel luglio 1983, il nuovo fabbricato fosse stato tempestivamente ultimato entro il 1° ottobre 1983, data rilevante ai fini del condono ex art. 31 della legge n. 47/1985. Deve pertanto presumersi che l’opera sia stata completata dopo tale data, con conseguente inapplicabilità del beneficio.
La Corte esclude inoltre l’efficacia vincolante del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 2985 del 2013, pronunciata tra parti differenti e con riferimento a diversa particella. Le censure relative al rispetto della fascia dei 150 metri dalla battigia, rimaste assorbite in primo grado, non sono state riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. e devono ritenersi rinunciate, con la conseguenza che il thema decidendum si esaurisce nella data di costruzione.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, i tre ricorsi riuniti di primo grado sono respinti, con condanna dell’appellato alle spese del doppio grado e alle spese di verificazione nei rapporti interni.
Nota della Redazione
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