Lavoro discontinuo e minimi salariali: illegittima l’esclusione fondata sul solo divisore orario (C.G.A.R.S. n. 405 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla contrattazione collettiva sono espressi su base mensile e non su base oraria. La rielaborazione del valore mensile su base oraria, operata dalla stazione appaltante per affermare la violazione dei minimi, non è quindi conducente. L’eventuale scostamento dai valori delle tabelle ministeriali costituisce un mero parametro di congruità e non legittima, da solo, un giudizio di anomalia: occorre che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica. È ammissibile, nei chiarimenti, la correzione del divisore per il calcolo della retribuzione oraria, purché resti ferma l’entità dell’offerta economica nel rispetto della par condicio.

Il Fatto

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha indetto una procedura aperta per il servizio di sorveglianza, custodia e accoglienza, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tre concorrenti hanno conseguito il punteggio massimo, con pari ribasso; un sorteggio ha determinato la graduatoria, collocando al primo posto la società poi appellante.

Sottoposta l’offerta a verifica di anomalia, il R.U.P. ha rilevato profili critici sul costo della manodopera e ha escluso la concorrente per violazione dei minimi salariali, avendo indicato per gli operatori da riassorbire una retribuzione oraria inferiore a quella tabellare. La società ha impugnato l’esclusione e l’aggiudicazione disposta in favore della seconda classificata. Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso; la società ha proposto appello, riproponendo integralmente i motivi di primo grado e la domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il perimetro del sindacato. Le ragioni dell’esclusione sono tre: l’erronea indicazione del divisore 173 anziché 195, la non coerenza dei dati anche applicando il divisore corretto e la violazione dei minimi retributivi. Gli ulteriori rilievi contenuti nel verbale — scostamento del costo medio orario e modestia dell’utile — non compaiono nel provvedimento di esclusione, atto eso-procedimentale rispetto al verbale, e non integrano quindi il thema decidendum.

La verifica dell’anomalia risponde a una valutazione globale e sintetica, espressione di un potere tecnico-discrezionale. Il sindacato giurisdizionale resta esterno e non può sostituire il merito amministrativo, salvo manifesta irragionevolezza o erroneità dei presupposti. Il procedimento non ricerca singole inesattezze, ma accerta se l’offerta sia complessivamente attendibile.

Nel merito, il prezzo offerto è rimasto invariato nei chiarimenti e coincide con il massimo ribasso praticato anche dalla controinteressata. La correzione del divisore è ammissibile, perché mira a rimediare a un comprovato errore di calcolo senza incidere sull’entità dell’offerta, in coerenza con il principio di immodificabilità e con la par condicio tra concorrenti.

Il passaggio decisivo riguarda la base di calcolo dei minimi. I valori del CCNL Multiservizi sono mensili; la retribuzione oraria è una rielaborazione che non può fondare l’esclusione. Applicando il divisore 195 proprio del lavoro discontinuo, la retribuzione mensile dichiarata rispetta il minimo tabellare. Lo scostamento dalle tabelle ministeriali resta poi un semplice parametro, non superato quando la discordanza non sia considerevole e ingiustificata. Il primo motivo è pertanto fondato.

Assorbiti i motivi procedimentali, il Collegio riforma la sentenza e annulla l’esclusione e l’aggiudicazione derivata. Quanto al contratto in corso, ne salvaguarda l’efficacia sino alla conclusione della rinnovata fase di gara. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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