Revoca della concessione radiotelevisiva e inoppugnabilità del provvedimento presupposto (Cons. Stato n. 4934 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della concessione per l’esercizio dell’emittenza radiofonica, conosciuta dal destinatario, si consolida ove non impugnata nel termine decadenziale decorrente da tale conoscenza. L’atto che dispone la disattivazione degli impianti radioelettrici costituisce esecuzione vincolata del provvedimento presupposto divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che le censure relative alla fase successiva sono irrilevanti. La mera tolleranza dell’amministrazione, protrattasi nel tempo, non è idonea a sanare una situazione di fatto non conforme a diritto e non fonda alcun legittimo affidamento. La voltura di altra concessione, priva di incidenza sul titolo revocato, non abilita all’esercizio degli impianti riconducibili a quest’ultimo.

Il Fatto

Con ordinanza del 16 aprile 2015 il Ministero disponeva la disattivazione amministrativa degli impianti radioelettrici e degli impianti di collegamento eserciti da una società cooperativa per il funzionamento dell’emittente radiofonica, prendendo atto dell’intervenuta revoca della concessione per l’emittenza. La società impugnava l’ordinanza, unitamente alla determinazione ministeriale del 31 luglio 2012 e alla nota del 2 aprile 2015, davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso sul rilievo della mancata impugnazione del provvedimento di revoca, conosciuto al più tardi il 21 novembre 2013.

La società proponeva appello, deducendo l’erroneità della sentenza sotto più profili: difetto di istruttoria, omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, insussistenza dell’acquiescenza e configurabilità di un legittimo affidamento fondato sulla prolungata inerzia dell’amministrazione. Il Ministero si costituiva in giudizio e ribadiva la validità delle proprie determinazioni.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla ricostruzione della conoscenza degli atti da parte della società. Con e-mail del 21 novembre 2013 l’amministrazione aveva comunicato che la richiesta di voltura di due concessioni non poteva essere accolta per irregolarità contributive e che la scrittura privata del 30 dicembre 2011, concernente l’acquisto dell’emittente riconducibile alla concessione revocata, non poteva ritenersi valida proprio perché tale concessione era stata oggetto di revoca.

La ricezione di quella comunicazione è provata dalla circostanza che l’appellante la riscontrava con e-mail del 5 dicembre 2013, trasmettendo la prova dei versamenti contributivi richiesti. Da ciò il Collegio deduce che la conoscenza dell’intervenuta revoca era comprovata sin da quelle date. Ne deriva la tardività dell’impugnazione della revoca, proposta solo nel 2015, oltre il termine decadenziale; e l’inammissibilità dell’impugnazione delle successive disattivazioni, quali esiti vincolati del presupposto provvedimento ormai inoppugnabile.

Il Consiglio di Stato esamina poi il motivo relativo al dedotto difetto di istruttoria. La censura è dichiarata irrilevante prima ancora che infondata: il profilo di illegittimità attiene a un momento successivo al consolidamento della revoca, che vincolava l’amministrazione all’adozione dell’ordinanza di disattivazione. Quanto alla asserita mancata impugnazione della revoca, il Collegio ribadisce che il termine decadenziale decorre dalla conoscenza del 21 novembre 2013, spirato il quale l’atto si consolida.

Sul legittimo affidamento, la Corte esclude che possa fondarsi sulla mancata contestazione, protrattasi per quattro anni, dell’attività radiofonica svolta: l’eventuale tolleranza dell’amministrazione rispetto a una situazione di fatto non conforme a diritto è inidonea a sanarla. Le censure riproposte ex art. 101 c.p.a. e art. 447 c.p.c. sono respinte per le ragioni già esposte. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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