Autorizzazione sismica e vincolo idrogeologico ostano al finanziamento forestale (Cons. Stato n. 4081 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso ai fondi per gli investimenti forestali, la Regione è tenuta a verificare la completezza della documentazione a corredo dell’istanza e può legittimamente escludere il progetto quando manchi l’autorizzazione sismica o lo svincolo idrogeologico. La necessità di tali titoli va accertata in concreto, avendo riguardo all’estensione delle opere, alla loro incidenza sulla pubblica incolumità e alla movimentazione di terreno in aree a rischio. Il trasferimento di competenze al Comune non esime dalla presentazione della valutazione sismica, che costituisce presupposto di efficacia del titolo edilizio e non è surrogabile dal giudizio comunale sulla s.c.i.a. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la resistenza di una sola ragione ostativa al vaglio giurisdizionale rende inammissibile per carenza di interesse l’impugnativa delle ulteriori ragioni, il cui esito resta assorbito.

Il Fatto

La società agricola ricorrente aveva chiesto l’ammissione al sostegno previsto dal bando regionale per la tipologia di intervento volta ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. La Regione le aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, tra cui la discrasia tra particelle catastali, l’assenza di autorizzazione sismica e di autorizzazione sul vincolo idrogeologico, profili relativi ai preventivi e al valore di macchiatico. Dopo le osservazioni della società, l’Amministrazione aveva confermato la non ammissione a finanziamento, ritenendo carenti l’autorizzazione sismica e quella sul vincolo idrogeologico e insufficiente la superficie aziendale per qualificarla come foresta.

Il TAR per la Campania aveva respinto il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo l’erroneità della sentenza sull’autorizzazione sismica e sullo svincolo idrogeologico, oltre a censure sul valore di macchiatico e sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 in relazione alla superficie. La Regione ha resistito, chiedendo la conferma della decisione di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura sull’autorizzazione sismica. Il progetto prevedeva il rifacimento, la ricostruzione e l’amplimento di muri di contenimento per circa 653 metri cubi, oltre a gradini in pietra e fondazioni realizzate ex novo. Si tratta, secondo la Sezione, di un intervento di significativa portata, da eseguirsi in zona sismica a rischio elevato. Non opera quindi la semplificazione prevista per le costruzioni semplici, né la regola sulle varianti, non trattandosi di una modifica rispetto a un progetto già assentito.

La valutazione, precisa il Consiglio di Stato, deve riguardare la possibile incidenza delle opere sulla pubblica incolumità. I muri, per estensione, non configurano una costruzione modesta, ma un intervento di rilevante impatto che potrebbe mettere a rischio la sicurezza in caso di eventi sismici. Il trasferimento di competenze al Comune comporta soltanto che quest’ultimo riceva l’atto contenente la valutazione sismica, che nel caso di specie non è stato presentato.

La carenza della valutazione sismica rileva in forza dell’art. 13.2 delle disposizioni generali relative al P.S.R. e dell’art. 8 del bando, che impongono alla Regione di verificare la completezza della documentazione. L’incompletezza non è surrogabile dal giudizio espresso dal Comune, poiché la valutazione condiziona la legittima esecuzione dei lavori quale presupposto di efficacia del titolo edilizio.

Quanto al vincolo idrogeologico, il Collegio ne ricostruisce la funzione di tutela delle aree esposte a dissesto per effetto di movimentazioni di terreno. L’area è classificata a pericolosità e rischio frana elevati. La stessa relazione tecnica descrive smontaggio dei muri, rimozione del terreno e del pietrame, scavo e rinterro: si realizza dunque una movimentazione di terreno in un contesto fragile. Le finalità delle opere non escludono la necessità dello svincolo, rilevando il momento esecutivo e le relative movimentazioni.

Accertata la legittimità di due ragioni ostative, il Collegio ne assorbe l’esame delle restanti censure sul valore di macchiatico e sulla superficie, applicando il principio per cui, nei provvedimenti plurimotivati, è sufficiente che una sola ragione resista al vaglio perché il provvedimento resti indenne, con inammissibilità per carenza di interesse delle doglianze ulteriori. È infine respinta la censura sul difetto di motivazione, avendo il provvedimento individuato le ragioni ostative e consentito alla parte di contestarle. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *