Muretti a secco in zona sismica richiedono autorizzazione sismica e svincolo idrogeologico (Cons. Stato n. 4082 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In zona classificata ad elevata sismicità, la realizzazione di muri di contenimento di notevole estensione costituisce intervento di significativa portata e non costruzione modesta, con conseguente necessità dell’autorizzazione sismica, dovendosi avere riguardo alla possibile incidenza delle opere sulla pubblica incolumità. Parimenti necessario è lo svincolo idrogeologico quando le opere comportino movimentazione di terreno in area sottoposta a vincolo con pericolosità da frana. In presenza di un provvedimento plurimotivato, ciascuna delle ragioni ostative idonea a sorreggere la parte dispositiva, è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il ricorso avverso le ulteriori ragioni sia inammissibile per carenza di interesse. L’obbligo di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone la puntuale confutazione analitica delle osservazioni del privato, essendo sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa.

Il Fatto

La società agricola ricorrente presentava domanda di ammissione al sostegno previsto dal bando regionale relativo alla tipologia d’intervento 8.5.1, destinato agli investimenti volti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. L’amministrazione regionale comunicava i motivi ostativi, contestando il mancato caricamento sul portale di quattordici documenti. Seguivano le controdeduzioni della società, ma la Regione confermava la non ammissione a finanziamento, rilevando il difetto di caricamento e, inoltre, la mancanza dell’autorizzazione sismica e dello svincolo idrogeologico.

La società impugnava davanti al TAR Campania il diniego, il decreto di approvazione delle graduatorie e il bando, deducendo il difetto di motivazione e la non necessità delle due autorizzazioni. Il TAR respingeva integralmente il ricorso. Proponeva quindi appello, con un unico articolato motivo, chiedendo anche l’ordine di esibizione di tutti gli atti del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto i presupposti sostanziali del progetto, ritenendo che il provvedimento regionale abbia valorizzato la mancanza dell’autorizzazione sismica e di quella idrogeologica tra gli atti trasmessi. Sul primo profilo, il progetto prevedeva la ricostruzione ex novo e l’ampliamento di muri di contenimento per un volume rilevante, da realizzarsi in una zona a sismicità 2. Si tratta di un intervento di significativa portata, non di una costruzione modesta.

Il Collegio esclude che possa invocarsi la disciplina delle n.t.c. sulle varianti, non trattandosi di una modifica rispetto a un progetto esistente. Né la superfluità del controllo può dedursi dalle semplificazioni previste per le costruzioni semplici. La valutazione deve invece riguardare la possibile incidenza delle opere sulla pubblica incolumità. I muretti, per la loro notevole estensione, costituiscono un intervento di rilevante impatto che potrebbe mettere a rischio la sicurezza in caso di eventi sismici.

Quanto al secondo profilo, il Collegio ricorda che il vincolo idrogeologico tutela le aree che, per effetto di interventi comportanti movimentazione di terreno, potrebbero essere soggette a dissesto. L’area è classificata a pericolosità frana P4 e rischio frana P4. Le opere comportano scavo per ingenti fondazioni, demolizione dei muretti preesistenti e sbancamento del terreno sovrastante. La movimentazione in area particolarmente fragile giustifica la necessità dello svincolo.

Accertata la legittimità di tali ragioni ostative, diventa inammissibile per carenza di interesse il motivo relativo all’obbligo di caricamento sul portale S.I.A.N. Il Collegio applica il principio, costantemente affermato, secondo cui nel provvedimento plurimotivato è sufficiente che una sola ragione resista al vaglio perché l’atto resti indenne dalle censure, restando assorbito l’esame delle ulteriori. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 1532 del 2015 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8182 del 2022.

Infine, non è fondata la censura di violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La Regione ha compiutamente indicato le ragioni del diniego, consentendo alla parte di contestarle. L’onere di motivazione non richiede la confutazione analitica delle singole osservazioni, essendo sufficiente che emerga che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 8063 del 2023). L’istanza istruttoria è genericamente formulata e comunque superflua, essendo il quadro completo. L’appello è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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