Assistenza domiciliare al disabile e onere probatorio sull’esonero da compartecipazione (TAR Campania n. 8344 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto della persona con disabilità grave all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare con totale esonero da qualsiasi forma di compartecipazione alla spesa presuppone la dimostrazione, a carico del richiedente, della titolarità di un indicatore economico inferiore alla soglia regolamentare di esonero. Il giudice amministrativo, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, può derogare al dovere di esaminare tutte le censure e respingere il ricorso sulla base della cd. ragione più liquida. La garanzia dei diritti fondamentali non opera fuori da un equilibrio di bilancio democraticamente fissato, che ne assicuri sostenibilità e durata. La compartecipazione dell’utente al costo della prestazione sociosanitaria è quindi legittima espressione di tale equilibrio.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di tutrice di una persona maggiorenne con disabilità grave, agiva per l’annullamento del provvedimento con cui era stata disposta l’interruzione ad horas del servizio di assistenza domiciliare (SAD), erogato inizialmente per 36 ore settimanali e poi ridotto a 18 ore, oltre che dell’art. 8 del Regolamento SAD del Comune di Ottaviano.
La ricorrente assumeva di nulla dovere a titolo di compartecipazione, invocando la natura di diritto soggettivo perfetto del diritto alla salute, non degradabile per esigenze di bilancio, e contestando il riferimento all’ISEE ordinario anziché al nucleo ristretto. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno non patrimoniale. Si costituiva soltanto il Comune di Ottaviano, opponendosi al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare l’eccezione di tardività proposta dall’amministrazione resistente, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il giudice può derogare al dovere di scrutinare tutti i motivi e respingere il ricorso in base a una ragione più liquida, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato sez. II, 13 giugno 2025, n. 5203).
Nel merito, il Tribunale ha ricordato che i diritti fondamentali non sono garantiti fuori da un determinato equilibrio di bilancio democraticamente fissato, che ne assicuri sostenibilità e durata, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. III, 07 dicembre 2015, n. 5539). Gli artt. 8 e 9 del Regolamento SAD dell’Ambito territoriale sociale n. 26 costituiscono attuazione di tale principio.
La ricorrente contestava l’art. 8 nella parte in cui parametra la compartecipazione all’ISEE ordinario, ma non nella parte in cui prevede una qualche compartecipazione oltre una certa soglia. Anche accogliendo la tesi dell’ISEE ristretto, occorreva quindi verificare se l’indicatore dell’interessata fosse inferiore alla soglia di esonero di euro 11.725,79.
Dagli atti emergeva che la domanda di ammissione al servizio era stata presentata dichiarando una fascia di reddito superiore a euro 33.851,40; che il Comune aveva invitato la ricorrente a trasmettere la certificazione ISEE ordinario 2025; che a tale invito non era stata data risposta; e che la stessa ricorrente aveva depositato documentazione dalla quale risultava un ISEE ordinario di euro 72.926,70. Il Collegio ha pertanto ritenuto che la ricorrente non avesse fornito la prova, a lei incombente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., del fatto costitutivo del diritto invocato, cioè la titolarità di un ISEE inferiore alla soglia regolamentare di esonero.
Ne è conseguito il rigetto del ricorso, anche quanto alla domanda risarcitoria, con integrale compensazione delle spese processuali in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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