Aggravamento equo indennizzo una sola volta nel quinquennio (TAR Marche n. 411 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revisione dell’equo indennizzo per aggravamento della menomazione dell’integrità fisica, già riconosciuta dipendente da causa di servizio, può essere disposta una sola volta e su richiesta dell’interessato entro cinque anni dalla comunicazione del decreto di concessione. Il limite, previsto dall’art. 56 d.P.R. n. 686/1957 e trasfuso nell’art. 14, comma 4, d.P.R. n. 461/2001, ha natura regolamentare, non è sindacabile dalla Corte costituzionale e non contrasta con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., rientrando nell’ampia discrezionalità legislativa in materia di benefici assistenziali e previdenziali, parametrata alle risorse di bilancio. La diversità di disciplina rispetto agli indennizzi ex legge n. 210/1992 e alle rendite ex d.P.R. n. 1124/1965 non integra violazione del principio di uguaglianza.
Il Fatto
Un maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo per riforma, ottenne nel corso degli anni il riconoscimento di più infermità dipendenti da causa di servizio e, per esse, l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, poi aggiornati per aggravamento fino alla quinta categoria. Nel 2004 l’ex militare presentò istanza per far valutare l’ulteriore evoluzione della patologia respiratoria, degenerata in broncopneumopatia cronica ostruttiva con insufficienza ventilatoria severa.
Il Ministero della Difesa respinse la richiesta con decreto del 2009, sul presupposto dell’avvenuta revisione una tantum e del decorso del termine quinquennale. Il ricorrente impugnò il provvedimento davanti al TAR Marche; nelle more del giudizio egli decedette e la causa è proseguita a cura degli eredi. Il Tribunale ha respinto il ricorso e compensato le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la disposizione applicata dall’Amministrazione era già contenuta nell’art. 56 d.P.R. n. 686/1957 ed è stata integralmente trasfusa nell’art. 14, comma 4, d.P.R. n. 461/2001: entro cinque anni dalla comunicazione del decreto di concessione, l’Amministrazione, su richiesta dell’impiegato e per una sola volta, può rivedere l’indennizzo in caso di aggravamento. Le norme hanno natura regolamentare e, come chiarito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 208 del 1997 e n. 81 del 2016, non sono sindacabili dal giudice delle leggi. Spetta quindi al giudice di merito verificarne la compatibilità con norme costituzionali o di rango primario, ma nella specie non esiste alcuna norma primaria rispetto alla quale esse si pongano in contrasto diretto, con conseguente esclusione della disapplicazione.
Il Tribunale rileva poi un profilo processuale: in sede di discussione orale i difensori hanno sostenuto che l’istanza del 2004 riguardava una patologia diversa e non l’aggravamento, ma tale censura non era contenuta nel ricorso introduttivo e non può essere esaminata. In generale, il contenuto di una domanda amministrativa non è ricostruibile ex post secundum eventum, salvo errore manifesto; nella specie le istanze avevano espressamente ad oggetto l’aggravamento delle patologie già riconosciute.
Nel merito, le censure vengono esaminate congiuntamente. Quanto agli artt. 2 e 38 Cost., la Corte osserva che la Repubblica provvede ai bisogni fondamentali tenendo conto delle risorse di bilancio e che lo Stato aveva comunque riconosciuto all’ex dipendente tanto l’equo indennizzo quanto la pensione privilegiata, assicurandogli mezzi adeguati. Le limitazioni temporali e la una tantum rispondono a una scelta ponderata del legislatore, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità, e non configurano manifesta ingiustizia.
Il raffronto con la legge n. 210/1992 non regge: quell’indennizzo ha anche natura risarcitoria e fu introdotto in un contesto storico del tutto peculiare, a fronte di danni da emotrasfusioni e del rischio pandemico. Parimenti inconferente è il richiamo all’art. 112 d.P.R. n. 1124/1965, norma sulla prescrizione dell’azione giudiziale; la disposizione comparabile è l’art. 83 del medesimo testo unico, che disciplina l’aggravamento della rendita con limitazioni quantitative e temporali, a conferma che il legislatore può introdurre simili limiti senza violare l’art. 3 Cost.
Quanto alla sentenza n. 303 del 2008, il Collegio ne sottolinea la diversità di fattispecie: quella decisione riguardava il dies a quo del termine di decadenza per la pensione privilegiata di reversibilità, agganciato a un fatto estraneo alla patologia. Nel caso in esame, invece, il dipendente già titolare del beneficio è consapevole della natura della malattia e della sua dipendenza da causa di servizio, ed è posto in condizione di monitorarne l’andamento. Il ricorso è pertanto respinto, richiamate le argomentazioni dell’Amministrazione e le decisioni del Consiglio di Stato n. 7079/2004 e n. 5867/2020.
Nota della Redazione
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