Voto numerico insufficiente non basta: necessaria una griglia di valutazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 243 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico in cui il punteggio delle prove scritte è espresso su una scala da 0 a 50 punti e anche un solo punto può risultare decisivo, il voto numerico non integra di per sé la motivazione del giudizio di esclusione. La commissione esaminatrice è tenuta a indicare le modalità di attribuzione del voto per il singolo quesito, mediante una motivazione discorsiva o una griglia di valutazione, oppure a ripartire analiticamente i punteggi tra gli aspetti valutati. L’obbligo di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990 non è soddisfatto quando i criteri fissati siano generici e disomogenei, privilegiando la forma sul contenuto. Il giudice amministrativo annulla il giudizio negativo e ordina una nuova correzione da parte di una commissione diversa.

Il Fatto

L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di posti di ispettore amministrativo, articolato per comprensori sanitari. La ricorrente partecipava per il comprensorio di Bolzano e sosteneva la prova scritta, composta da tre domande aperte. Con comunicazione individuale le veniva notificato che la commissione aveva valutato negativamente il suo elaborato, escludendola dalla graduatoria.

Dall’accesso agli atti emergeva che il punteggio assegnato era inferiore ai 34/50 richiesti dall’art. 7 del bando per il superamento della prova. La candidata impugnava la deliberazione di approvazione dei lavori della commissione, lamentando la mancata predeterminazione di adeguati criteri valutativi e l’inidoneità del mero voto numerico a motivare l’esclusione. L’amministrazione eccepiva la tardività del ricorso e l’inammissibilità per difetto di notifica ai controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività. Il punto 10 del bando prevedeva la notifica individuale dell’esito delle prove ai candidati non superanti, e tale comunicazione personale, con l’avviso di impugnabilità, prevale sulle forme di pubblicazione generale, efficaci solo verso i terzi; il ricorso risulta quindi tempestivo.

Nel merito, il Tribunale esclude anzitutto la violazione delle disposizioni invocate dalla ricorrente, poiché la procedura era disciplinata dal d.P.R. n. 40/2002 provinciale di esecuzione, il cui art. 12, comma 3, impone alla commissione di stabilire criteri e modalità di valutazione. La censura si concentra sull’assenza delle modalità di valutazione: la commissione aveva individuato cinque criteri, quattro dei quali riferiti alla forma e uno solo al contenuto, senza spiegare come si giungesse al voto da 0 a 17 per ciascun quesito.

Secondo il Collegio, la scelta implicita del voto complessivo non è idonea a sorreggere l’obbligo di motivazione, richiamato dall’art. 3 legge n. 241/1990. La giurisprudenza sul voto numerico, edificata sulla scorta della Corte costituzionale n. 175/2011 e dell’Adunanza plenaria n. 7/2017, riguarda i giudizi di mera idoneità, come l’abilitazione professionale; nel caso concreto si tratta invece di una selezione concorsuale con punteggio graduato, dove anche un punto può risultare decisivo. A ciò si aggiunge la disomogeneità dei criteri, che avrebbero richiesto un bilanciamento tra forma e contenuto, tanto più in una prova nozionistica destinata a verificare la competenza professionale di aspiranti ispettori.

Il Collegio ritiene che una griglia di valutazione non comporti un aggravio significativo di tempo, come riconosciuto da Cons. Stato, Sez. VI, n. 395/2021, e garantisca maggiore trasparenza e uniformità di giudizio. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente e ordine di nuova correzione dell’elaborato, reso anonimo, da parte di una commissione diversa, previa determinazione di modalità valutative adeguate; la correzione sarà estesa ad altri dieci compiti anonimi estratti a sorte, senza efficacia sulla procedura conclusa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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