Offerta economica incompleta e principio di autoresponsabilità del concorrente (TAR Abruzzo n. 417 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di tassatività delle cause di esclusione, enunciato dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, attiene ai requisiti di partecipazione degli operatori economici e non alla completezza dell’offerta economica. Ove la lex specialis qualifichi come essenziali determinate voci dell’offerta economica, la loro omessa indicazione integra un’incompletezza oggettiva che legittima l’esclusione. Il concorrente è tenuto alla diligenza professionale nella compilazione del modulo preimpostato e risponde, in base al principio di autoresponsabilità, delle conseguenze della propria trascuratezza, non potendo invocare il malfunzionamento del sistema informatico. L’offerta economica carente di elementi essenziali non è rettificabile d’ufficio né sanabile mediante soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, quando la ricostruzione postuma della volontà negoziale incida sul calcolo del ribasso e violi la par condicio competitorum.
Il Fatto
La stazione appaltante indice una procedura ristretta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di opere di mitigazione acustica lungo una linea ferroviaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipano tre concorrenti. All’esito della valutazione tecnica, la società ricorrente si colloca al secondo posto; all’apertura delle offerte economiche risulta prima per ribasso, pari all’8,7701%. Il RUP dispone l’esclusione della ricorrente per avere presentato un’offerta economica incompleta, non avendo indicato i prezzi unitari delle due sotto-voci relative alla progettazione.
Le istanze di annullamento in autotutela vengono respinte. Il ricorso, proposto davanti al TAR Lazio, è dichiarato inammissibile per difetto di competenza territoriale, con indicazione del TAR Abruzzo. La società riassume il giudizio deducendo la violazione della lex specialis e degli artt. 10 e 101 del d.lgs. n. 36/2023, nonché l’imputabilità dell’errore alla stazione appaltante per la mancata attivazione del sistema di avviso nel file predisposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la dedotta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. La censura non è condivisa: tale principio opera sul piano dei requisiti di partecipazione e si connette al principio di massima partecipazione e a quello dell’accesso al mercato. L’esclusione in esame discende invece dalla carenza di un elemento dell’offerta economica ritenuto essenziale dal disciplinare, il cui punto IX prevede espressamente tra i motivi di esclusione l’incompletezza dell’offerta.
Quanto all’imputabilità dell’errore, il disciplinare prescrive un preciso onere di compilazione della colonna dei prezzi unitari e prevede l’alert quale mero meccanismo di facilitazione, volto a richiamare l’attenzione del concorrente. La mancata attivazione del segnale non esime l’operatore dal minimo sforzo di diligenza: la lex specialis gli impone di verificare l’offerta trasmessa e di modificare i dati erroneamente indicati entro il termine di presentazione. L’allegato sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, con cui il concorrente dichiara di avere verificato la correttezza dei dati, fonda il richiamo al principio di autoresponsabilità. Irrilevante è il funzionamento del sistema in una diversa procedura.
Nel merito della ricostruzione della volontà negoziale, il Collegio esclude che dall’offerta emerga una volontà diversa dalla mancata offerta della voce a corpo. Il disciplinare consentiva di indicare a zero il prezzo unitario e di annotare l’importo nella colonna delle note: nessuna annotazione è stata apposta. La ricorrente non ha allegato argomentazioni a sostegno dell’asserito computo dell’importo del compenso, non assoggettabile a ribasso, e non ha indicato la diversa percentuale di ribasso che il sistema avrebbe calcolato, così non dimostrando l’interesse all’accoglimento.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove la lex specialis richieda l’elencazione di voci essenziali, la loro omissione rende l’offerta strutturalmente carente e non sanabile mediante soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. La rettifica postuma avrebbe inciso sul calcolo del ribasso, integrando un’inammissibile modifica sostanziale dell’offerta e violando la par condicio competitorum. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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