Responsabilità della PA e colpa per incertezza normativa sull’abilitazione scientifica (Cons. Stato n. 1570 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio dell’azione amministrativa, la colpa costituisce elemento costitutivo della fattispecie e deve essere valutata con riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale vigente al momento del fatto. L’obiettiva incertezza normativa e il contrasto giurisprudenziale insorto sull’applicazione dell’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 222 del 2011 — impositivo della maggioranza qualificata dei quattro quinti per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale — escludono la configurabilità della colpa in capo all’amministrazione. Il giudizio collegiale che si limiti a registrare il mancato raggiungimento della maggioranza qualificata e il mancato superamento degli indicatori di attività scientifica costituisce adempimento conforme alla normativa allora cogente. L’accertata assenza di colpa è ragione sufficiente a determinare la reiezione della domanda risarcitoria e comporta l’assorbimento delle ulteriori questioni relative al nesso causale e all’esistenza del danno.

Il Fatto

Il ricorrente, docente universitario, aveva ottenuto in sede giurisdizionale l’annullamento del diniego di abilitazione scientifica nazionale, dapprima con sentenza del TAR Lazio e poi, in sede di ottemperanza, con ulteriore pronuncia. A fronte di un contenzioso protrattosi per circa dieci anni, ha proposto domanda ai sensi dell’art. 30 c.p.a. chiedendo la condanna del Ministero al risarcimento dei danni asseritamente subiti sotto il profilo retributivo e contributivo.

Il TAR Lazio ha respinto la domanda risarcitoria, ritenendo dirimente l’assenza di colpa dell’amministrazione, data la novità del quadro giuridico, e l’insussistenza della prova che, in caso di condotta legittima, il ricorrente avrebbe ottenuto la nomina. Avverso tale pronuncia è stato proposto appello, con cui si contesta in particolare la valutazione sull’elemento soggettivo della responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene dirimente e assorbente la reiezione del primo motivo, con cui l’appellante si duole della ritenuta assenza di colpa. L’argomento dell’appellante muove dalla sentenza di annullamento del 2019, che avrebbe individuato tre vizi, tra cui l’illegittimità dei giudizi individuali negativi e la necessità del giudizio collegiale di sintesi. Da qui la tesi per cui la violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento integrerebbe di per sé negligenza e imperizia.

La Corte conferma la ricostruzione del primo giudice. Le norme all’epoca vigenti prescrivevano il conferimento del titolo con la maggioranza qualificata dei quattro quinti dei commissari e richiedevano il superamento degli indicatori quantitativi di attività scientifica. Proprio il mancato superamento del parametro quantitativo era da solo sufficiente a imporre un giudizio negativo e legittimava i commissari a formulare un giudizio collegiale sintetico, con semplice richiamo ai giudizi individuali. I giudizi negativi, inoltre, risalgono alla prima tornata abilitativa, che portò con sé difficoltà applicative superate solo con le successive pronunce giurisprudenziali e i correttivi normativi.

Viene richiamato il precedente n. 8753 del 9 ottobre 2023, che ha escluso la configurabilità di una colpa del Ministero discendente dall’applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 222 del 2011, poi dichiarato illegittimo dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 470 e 2859 del 2016, proprio in ragione dell’obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale. All’epoca la pubblica amministrazione, in un quadro di incertezza sulla portata erga omnes di tali giudicati, non poteva ritenersi in colpa. La stessa sentenza del 2019 riconosce che l’esito negativo derivò dall’applicazione della norma sulla maggioranza qualificata, con la conseguente possibilità di un giudizio di non abilitazione assunto a minoranza.

Quanto alla successiva attività dell’amministrazione, culminata nel giudizio di ottemperanza, neppure essa è indice di colpa. La nuova Commissione, all’unanimità, ha ritenuto che il candidato non superasse nessuno dei valori delle mediane di riferimento per il settore concorsuale. La Corte ribadisce che il superamento delle soglie ha la funzione di verificare il possesso dei requisiti minimi per accedere alla valutazione, richiamando Cons. St., sez. VII, n. 5518 del 2023.

L’assenza di colpa, elemento costitutivo della responsabilità aquiliana, è ragione in sé sufficiente a determinare la reiezione della domanda e comporta l’assorbimento delle questioni sul nesso di causalità e sull’esistenza del danno, che, quand’anche fondate, non potrebbero condurre all’accoglimento. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

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