La rinuncia alla tutela nel processo amministrativo si converte in improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 2732 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente, manifestata ritualmente tramite il proprio difensore, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e alla definizione del merito legittima il giudice amministrativo a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di volontà o alle sue conseguenze processuali. Il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo, che governa la lite dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione, sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali azionati. In presenza di tale dichiarazione, il giudice non può che prenderne atto con pronuncia di rito, ferma la possibilità di compensare le spese di lite.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte del RTI ricorrente, degli atti della procedura di gara indetta dall’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’affidamento del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili, con particolare riferimento all’esclusione dell’offerta del RTI per il Lotto 2, disposta per l’omessa sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte della mandataria, e alla successiva aggiudicazione in favore della controinteressata. Era stato proposto altresì ricorso incidentale da parte dell’aggiudicataria. Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente depositava istanza con cui dichiarava di non avere più interesse a proseguire e a ottenere la definizione del giudizio di merito, richiedendo la compensazione delle spese di lite, alla quale aderiva la stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato la controversia come soggetta al rito speciale di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a., trattandosi di impugnativa di provvedimenti concernenti procedure di affidamento di contratti pubblici, con ogni conseguenza in ordine alla disciplina processuale applicabile.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo, che lo governa dall’instaurazione fino alla conclusione, come desumibile dagli artt. 34, comma 1, 40 e 84 c.p.a. La parte è pertanto libera di disporre degli interessi sostanziali per i quali chiede tutela nel processo, anche manifestando la volontà di non coltivare ulteriormente l’azione.
Il giudice, di fronte alla dichiarazione ritualmente resa dal difensore, non può che prendere atto della volontà manifestata dalla parte. Tale manifestazione, sotto il profilo processuale, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che va dichiarata con pronuncia di rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. — norma che il Collegio richiama per l’ipotesi di improcedibilità — anche laddove la controparte contesti o si opponga alla dichiarazione o alle conseguenze che ne derivano.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, disponendo la compensazione delle spese di giudizio anche in ragione della mancata opposizione del ricorrente incidentale. La pronuncia si inserisce in un quadro in cui la rinuncia alla tutela processuale non incontra ostacoli nella presenza di un gravame incidentale, salva la valutazione delle spese.
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Nota della Redazione
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