Divieto di tatuaggi e piercing nel centro storico privo di motivo imperativo (TAR Lombardia n. 98 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le limitazioni all’insediamento di attività economiche contenute in uno strumento urbanistico non godono di alcuna prevalenza automatica ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 59/2010. Esse sono legittime solo se correlate e proporzionate a un motivo imperativo di interesse generale ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 59/2010. Non costituisce motivo imperativo il favore per le attività tradizionali, né la tutela dell’attrattività dell’area: entrambe stabiliscono gerarchie tra imprese senza fondamento e discriminano gli operatori. La disposizione che esclude nuove attività di tatuaggi e piercing dal centro storico va pertanto disapplicata per contrasto con il diritto europeo e con la normativa interna di recepimento. Resta fermo che l’attività commerciale non può svolgersi in locali con opere abusive non regolarizzate, né in assenza di certificazione di agibilità.

Il Fatto

La società ricorrente, avente a oggetto l’attività di tatuaggi e piercing, stipula il contratto di locazione di un immobile nel centro storico e presenta la SCIA per l’avvio dell’attività. Il responsabile del SUAP, con provvedimento del 15 gennaio 2024, vieta la prosecuzione dell’attività, richiamando la variante n. 1 al PGT che esclude dall’Area 1 – Centro storico le nuove attività di tatuaggi e piercing.

La società impugna il divieto e la presupposta disciplina urbanistica, lamentando l’inefficacia della variante non ancora pubblicata sul BURL e il contrasto con la libera iniziativa economica e con la disciplina europea di liberalizzazione. Nelle more il Comune integra le motivazioni, contestando opere interne difformi e l’assenza di agibilità. Seguono motivi aggiunti e istanza risarcitoria, poi rinunciata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse: al momento del ricorso l’unico ostacolo era la disciplina urbanistica, mentre le difformità edilizie non erano ancora contestate. L’interesse non può essere modificato retrospettivamente dall’amministrazione con l’integrazione dei motivi ostativi. Viceversa, la censura sulla non applicabilità delle misure di salvaguardia è divenuta improcedibile, essendo nelle more intervenuta la pubblicazione della variante.

Nel merito, il TAR chiarisce che una disposizione restrittiva inserita nello strumento urbanistico non acquista carattere prevalente per il solo fatto di essere collocata in un documento di piano. Vi sono norme formalmente urbanistiche ma con finalità essenzialmente economica: esse devono corrispondere a un motivo imperativo di interesse generale, altrimenti vanno disapplicate. La giurisprudenza ammette limitazioni al commercio solo in presenza di preminenti interessi pubblici, purché ragionevoli e non finalizzate a contingentare le attività, richiamando Cons. Stato n. 298 del 2019 e Cons. Stato n. 7653 del 2019.

Nel caso concreto mancano esigenze di recupero edilizio, problemi di viabilità o localizzazione di opere pubbliche. Non vale il favor per le attività storiche: il Comune può incentivarle, ma non sostituirsi al mercato impedendo l’arrivo di attività concorrenti. Neppure la tutela dell’attrattività dell’area giustifica il divieto, perché introduce gerarchie tra imprese senza fondamento e rischi di discriminazione. La disposizione dell’art. 1.1.6 del PGT è quindi illegittima e disapplicata.

Resta il profilo edilizio: l’attività non può avviarsi in locali con opere abusive, e la regolarizzazione costituisce presupposto imprescindibile, come affermato da Cons. Stato n. 6457 del 2024. Non opera il meccanismo dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. Le censure sui motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta regolarizzazione e agibilità. Per l’avvio serve comunque una nuova SCIA. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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