Condono edilizio e vincolo di inedificabilità assoluta per vallone (C.G.A.R.S. n. 418 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 96 del regio decreto n. 523/1904 permane sulle aree ricadenti in un vallone anche quando questo abbia perduto la originaria funzione di scolo delle acque meteoriche per effetto di un abusivo riempimento e livellamento, essendo irrilevante l’autore di tale intervento. Il diniego di sanatoria che si fondi su tale ragione è legittimo a prescindere dall’esito delle comunicazioni di reato e dalla qualificazione della vicenda come discarica abusiva ad opera di ignoti ovvero come livellamento posto in essere dal privato. In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse: il rigetto delle doglianze rivolte contro uno dei motivi idoneo a sorreggere l’atto comporta l’assorbimento delle censure relative agli altri capi, con perdita di interesse del ricorrente all’esame delle ulteriori doglienze.
Il Fatto
I ricorrenti avevano presentato, tra il 1986 e il 2004, quattro distinte istanze di condono edilizio per opere realizzate su aree di loro proprietà nel territorio di un Comune siciliano. L’amministrazione comunale, con un unico provvedimento, aveva respinto tutte le istanze, richiamando tra l’altro il vincolo di inedificabilità gravante sulle particelle perché ricadenti in un vallone. I privati impugnavano il diniego davanti al TAR Sicilia, chiedendo altresì la declaratoria di avvenuta formazione delle concessioni in sanatoria ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985 e la condanna dell’ente al risarcimento del danno.
Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti gli stessi ricorrenti impugnavano, in via derivata, l’ordinanza di demolizione, il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza e l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR, respinte le istanze cautelari, rigettava ricorso e motivi aggiunti con condanna alle spese. Da qui l’appello, con cui i soccombenti reiteravano le censure di primo grado, lamentando il difetto di istruttoria e il travisamento dei presupposti in ordine al regime delle acque.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la logica della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, esamina direttamente gli originari motivi di primo grado, ribaditi nei motivi aggiunti, essendo riemerso l’intero thema decidendum che perimetra il giudizio di appello ex art. 104 c.p.a..
Nel merito, la censura secondo cui il diniego sarebbe fondato su una presupposta destinazione a scolo delle acque non verificata è infondata. La Corte osserva che, a prescindere dall’esito delle comunicazioni di reato e dalla stessa qualificazione della vicenda come discarica abusiva ad opera di ignoti o come abusivo livellamento con riempimento del vallone, resta fermo il vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 96 del regio decreto n. 523/1904, richiamato nel provvedimento gravato, stante l’esistenza del vallone su cui ricadono le particelle.
Il punto giuridicamente decisivo è che la perdita della originaria funzione di scolo delle acque meteoriche, causata dall’abusivo riempimento e livellamento, non incide sul regime vincolistico: la Corte ritiene la circostanza irrilevante, e ciò anche a prescindere dall’individuazione dell’autore del riempimento. L’argomento difensivo incentrato sulla modificazione dell’assetto idrico non vale dunque a superare il limite all’edificabilità.
A ciò si aggiunge un profilo autonomo di carattere processuale. Il diniego comunale conteneva ulteriori ragioni, relative a trasformazioni e cambio di destinazione d’uso non dichiarati nelle istanze di condono, che non erano state oggetto di specifica censura. Il Collegio, qualificato l’atto come provvedimento plurimotivato, ribadisce che «per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse», con assorbimento delle censure avverse agli altri capi, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 10219 del 2024, id., sez. IV, n. 9891 del 2024 e id., sez. V, n. 7911 del 2024.
L’appello è pertanto respinto, con conferma del primo grado e condanna degli appellanti in solido alle spese, liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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