Sopravvenuto diniego di sanatoria consolida l’interesse e rende improcedibile l’appello (Cons. Stato n. 4191 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto provvedimento che rigetta una nuova istanza di fiscalizzazione dell’abuso, ove non impugnato nel termine, si consolida e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello avverso il diniego originario. L’eventuale accoglimento del gravame non arrecherebbe alcuna utilità, perché gli effetti preclusivi sarebbero comunque prodotti dal provvedimento successivo. La comunicazione del diniego al tecnico indicato nella pratica amministrativa quale incaricato di ricevere le comunicazioni vale a far decorrere il termine d’impugnazione. La fiscalizzazione ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 opera solo in caso di parziale difformità dal titolo edilizio, non in caso di totale carenza del titolo.

Il Fatto

I proprietari di un compendio immobiliare hanno impugnato davanti al TAR Campania il diniego definitivo sull’istanza di conformità ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e, in via presupposta, la precedente ordinanza di demolizione. Il TAR ha accolto in parte il ricorso, annullando l’ordinanza di acquisizione e rigettando il gravame sul diniego.

I ricorrenti hanno proposto appello. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo nelle more rigettato una nuova istanza di fiscalizzazione dei medesimi abusi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità, ritenendola fondata. Assume rilievo il provvedimento di rigetto della nuova istanza di fiscalizzazione, adottato dal Comune e depositato in atti in data 13 marzo 2025.

La difesa degli appellanti aveva sostenuto di aver conosciuto il diniego solo in occasione del deposito giudiziale del febbraio 2025, non risultando prova della notifica. La documentazione acquisita, ritenuta indispensabile ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm., dimostra invece che il diniego è stato comunicato via pec al tecnico indicato nella pratica quale incaricato di ricevere le comunicazioni.

Ne deriva l’infondatezza dell’argomento difensivo e il consolidamento, per decorso del termine d’impugnazione, del provvedimento sopravvenuto. Da qui la sopravvenuta carenza di interesse: dall’accoglimento dell’appello gli appellanti non ricaverebbero alcuna utilità, poiché il consolidarsi degli effetti del nuovo diniego preclude in ogni caso l’accesso al bene della vita rivendicato. Anche l’eventuale caducazione del provvedimento impugnato in primo grado lascerebbe intatti gli effetti preclusivi del provvedimento successivo non impugnato.

L’appello è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza, anche in ragione della c.d. soccombenza virtuale: nel merito il primo diniego risulta immune dai vizi denunciati, poiché la fiscalizzazione trova applicazione, secondo giurisprudenza consolidata, solo in caso di opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio, restando esclusa in ipotesi di totale carenza del titolo stesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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